Chi omette il versamento dell’acconto Iva di dicembre è perseguibile penalmente. In base alle attuali norme in vigore, chi versa l’acconto dopo trenta giorni di distanza dalla scadenza e sino al termine per la presentazione della dichiarazione inerente l’anno in cui è commessa la violazione, pagherà una sanzione pari a 1/8 del 30%, ovvero pari al 3,75%.
Acconto IVA
Acconto Iva entro il 29 dicembre: il metodo previsionale e il metodo analitico
Imprese e professionisti hanno esigenze di liquidità. Per tale ragione, in relazione all’acconto Iva da versare entro il 29 dicembre, avendo la facoltà di scegliere, potrebbero optare per il metodo previsionale o per il metodo analitico e non per il classico metodo storico così da esborsare la minor cifra possibile.
Acconto Iva: cosa rischia chi non lo versa?
Acconto Iva: cosa succede a chi entro il 29 dicembre non lo verserà? Chi omette il versamento dell’acconto sarà punito con la sanzione del 30% dell’importo non versato. La pena è la medesima per chi procrastina il pagamento o lo effettua in misura insufficiente.
Acconto Iva entro il 29 dicembre: il metodo storico
Entro lunedì 29 dicembre, tutti o quasi saranno chiamati al versamento dell’acconto Iva inerente l’ultimo periodo dell’anno. Tale accordo sarà poi scomputato dall’importo dovuto a titolo definitivo.
Calcolo acconto iva
I contribuenti soggetti al versamento dell’iva devono effettuare il versamento dell’acconto iva entro il 27
Tra quattro giorni scade il ravvedimento per l’acconto Iva
Tra quattro giorni esatti scadrà il termine relativo al ravvedimento operoso previsto per l’acconto Iva (Imposta sul Valore Aggiunto): in pratica, il 26 gennaio prossimo rappresenta la scadenza utile per mettere in regola la liquidazione e il versamento dell’acconto che dovesse risultare insufficiente oppure del tutto assente. In questa maniera, l’Agenzia delle Entrate si rivolge alle imprese e a coloro che esercitano arti e professioni in tale regime fiscale. Per concretizzare il ravvedimento, è necessario sfruttare il modello F24 in formato telematico, tanto è vero che esistono ben tre codici tributo da inserire.
Denuncia penale nel caso di omesso versamento acconto iva superiore a 50 mila euro
Con l’inasprimento delle sanzioni penali il contribuente potrebbe incappare, in alcuni casi, in una denuncia
Iva: scade oggi il termine per il ravvedimento breve
È dunque giunto l’ultimo giorno per i titolari di partita Iva per mettersi in regola e sanare la propria posizione debitoria attraverso il cosiddetto ravvedimento breve: di cosa si tratta esattamente? In pratica, tutti quei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento per intero o in parte dell’acconto Iva relativo al 2009 entro la scadenza del 28 dicembre scorso, possono usufruire di questa pratica fiscale alternativa, versando l’imposta che è dovuta, aggiungendo poi a tale somma gli interessi legali e la sanzione ridotta fino al 2,5%. La possibilità in questione deve essere appunto esercitata entro 30 giorni dalla scadenza iniziale, termine che scade oggi: ma anche chi non riesce a regolarizzarsi entro questa data ha ancora un modo per provvedere al versamento, vale a dire il cosiddetto “ravvedimento lungo”, il quale consente di appianare i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso di cui è stata posta in essere la violazione, mediante il pagamento di una sanzione pari al 3%. C’è comunque anche da dire che, a partire dallo scorso 1° gennaio, così come è stato stabilito dal ministero dell’Economia, sono cambiate le misure degli interessi legali da applicare alle somme da versare in ritardo (per la precisione, dal 3% all’1%).
Acconto Iva: ultimi giorni per effettuare il calcolo
Mancano solamente altri tre giorni per provvedere a versare l’acconto Iva relativo al periodo d’imposta 2009: in effetti, il 28 dicembre è l’ultimo giorno disponibile per il versamento, attraverso la modalità telematica tramite il modello F24, senza applicare sanzioni. Quali sono i soggetti che sono tenuti a questa operazione? I contribuenti mensili e trimestrali, i titolari di partita Iva nel 2008 e 2009, in posizione debitoria nell’anno precedente e debitoria per l’anno in corso, tutti questi soggetti dovranno effettuare il pagamento in questione, compresi gli enti pubblici territoriali. Vi sono comunque anche degli importanti esoneri dal versamento che è necessario mettere in luce; ad esempio, infatti, coloro che hanno iniziato un’attività in questi ultimi giorni del 2009, chi risultava a credito alla chiusura del 2008, chi prevede di chiudere quest’anno con un’eccedenza dell’Iva detraibile e chi ha effettuato solamente delle operazioni esenti o non imponibili non rientrano nella platea dei contribuenti chiamati a effettuare il calcolo dell’acconto. Anche quegli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda entro lo scorso 30 novembre, nel caso in cui siano dei contribuenti mensili, o il 30 settembre se trimestrali, sono esclusi dall’adempimento, a condizione però di non aver esercitato un’altra attività imponibile.
Acconto IVA: scadenza prorogata al 28 dicembre 2009
Ogni anno, in corrispondenza del 27 dicembre, scade il termine per il pagamento dell’acconto sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente al quarto trimestre fiscale se si è dei contribuenti “trimestrali”, oppure quella relativa al mese di dicembre nel caso dei contribuenti che versano l’IVA ogni mese, entro il 16, sulle operazioni del mese precedente. Ebbene, visto che quest’anno il 27 dicembre cade di domenica, il termine slitta di un giorno; a comunicarlo in via ufficiale è l’Agenzia delle Entrate, ragion per cui il giorno ultimo per il versamento dell’acconto IVA è quello del 28 dicembre del 2009. L’acconto IVA si paga come al solito con il modello F24 ed utilizzando uno dei seguenti codici tributo: “6035” per i contribuenti che effettuano i versamenti IVA con cadenza trimestrale, ed il “6013” per i contribuenti IVA mensili.
Modello Unico 2009: le imposte che si possono rateizzare
Per quest’anno, a seguito del ritardo con cui è stato messo a disposizione il software “Gerico 2009“, i contribuenti che sono chiamati a mettersi in regola con gli studi di settore potranno pagare le imposte con trenta giorni di proroga, dal 16 giugno al nuovo termine del 16 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione che, nello specifico, è pari allo 0,40% dell’importo da versare. Pur tuttavia, resta valida per i contribuenti la possibilità di avvalersi dell’opzione di pagamento rateale delle imposte effettuando il primo versamento a luglio e poi con opportunità di dilazione fino al prossimo mese di novembre. Ma quali imposte si possono rateizzare? Ebbene, il contribuente può effettuare il saldo in dilazione avendo la possibilità di poter pagare a rate sia l’IRPEF, sia l’IRES, ma anche l’IRAP; trattasi, tra l’altro, di un’opportunità aperta a tutti i contribuenti, anche se non sono titolari di partita IVA. Ad esempio, a luglio 2009 una persona fisica può optare per pagare l’IRAP in un’unica soluzione e rateizzare l’IRPEF in rate mensili di eguale importo entro e non oltre il termine del 16 novembre 2009. Oppure si può pagare a saldo l’IRAP, pagare a saldo l’IRPEF relativa ai redditi percepiti nel 2008, e portare in rateazione il primo acconto IRPEF per il 2009. Oppure, se le disponibilità di cassa sono ridotte al lumicino, si può rateizzare tutto con rate di pari importo fino al mese di novembre, ovverosia in cinque rate.