Anche gli Iacp possono godere del beneficio Irap

 Gli Iacp (Istituti Autonomi per le Case Popolari) potranno ora godere delle deduzioni Irap in relazione al cuneo fiscale e contributivo (novità che sono state introdotte dalla Finanziaria 2007): tali enti, pur essendo equiparati ad una pubblica amministrazione, sono ritenuti degli enti pubblici commerciali per quanto riguarda le imposte sui redditi e in virtù di questa qualifica possono godere del beneficio. La precisazione è arrivata tramite la risoluzione 94/E dell’Agenzia delle Entrate: gli Iacp ritengono di poter essere ammessi ai benefici in base al loro inquadramento ai fini Ires (sono enti pubblici commerciali). L’Agenzia si è basata soprattutto sul dettato del decreto legislativo 446/97, il quale riconosce delle deduzioni dalla base imponibile (appunto il già citato cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d’imposta indicati nello stesso decreto.

 

Studi di settore: benefici per molti contribuenti

 La Commissione di esperti per gli studi di settore (organo che vede raggruppati l’amministrazione finanziaria, la Società per gli studi di settore e le varie associazioni di categoria) ha dato il via libera per alcuni benefici di cui godranno circa 2.150.000 contribuenti sui 3.700.000 che usufruiscono di tale parametro: i benefici in questione riguarderanno alcuni correttivi in relazione ai periodi di imposta 2008 e 2009, i quali sono stati interessati da modifiche nel mercato a causa della persistente crisi economica. Per quanto riguarda i due periodi d’imposta sopracitati, il risultato degli studi di settore sarà accompagnato, in sede di accertamento, da alcuni elementi che saranno in grado di rafforzare la pretesa tributraria.

Credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato al Sud

 Il credito d’imposta é un’agevolazione di natura fiscale: può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi. Già dallo scorso anno, per i datori di lavoro che, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementavano il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era possibile richiedere l’ attribuzione del credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2008, per le assunzioni effettuate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Con la risoluzione del 20 gennaio 2009, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un interpello sull’interpretazione dell’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), per quanto attiene al credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l’assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con la risoluzione che l’agevolazione del credito di imposta non può essere applicata nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavorato impiegato con contratto di inserimento. L’Agenzia ricorda inoltre che il credito d’imposta è fruibile per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di 333 euro (elevabile a 416 euro) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.