Iva al 21% per i mobili e gli arredi della prima casa

 Anche quando si acquistano i mobili e gli arredi che poi saranno destinati alla nostra prima casa bisogna prestare la massima attenzione alla disciplina fiscale (vedi anche Agevolazione prima casa, nel rogito va indicato dove lavora il contribuente). Che tipo di aliquota Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) bisogna applicare per tali operazioni? Molti contribuenti si chiedono spesso se non si tratti di una delle casistiche per le quali si può introdurre l’imposta nella sua versione ridotta (aliquota al 4% per la precisione).

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Il parquet flottante sconta l’Iva al 21%

 Che tipo di Imposta sul Valore Aggiunto bisogna applicare su un parquet che viene definito come flottante? Anzitutto, bisogna precisare che questo termine identifica un pavimento che non ha bisogno di alcun tipo di collanti per posa; non si tratta di un chiarimento come un altro, visto che la definizione appena fatta ci fa capire come tale parquet non sia un bene finito, dunque l’Iva da applicare in tal senso è quella ordinaria, senza alcuna possibilità di agevolazione per quel che concerne l’acquisto. Se fosse stato un bene finito, l’aliquota sarebbe stata quella ridotta del 10%, mentre si deve fare riferimento a quella massima (21%), come accade per tutti i materiali di rivestimento.

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Tonno rosso: l’Iva è al 20% e può essere rimborsata

 La circolare 20/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare ieri ha riguardato, nello specifico, l’inquadramento della disciplina relativa alle quote di tonno rosso: i trasferimenti di queste ultime, infatti, sono assoggettabili all’Imposta sul Valore Aggiunto con un’aliquota di tipo ordinario (quindi del 20%). Si tratta, a conti fatti, di un diritto immateriale, pertanto il bene in questione può essere ammortizzato e se ne può richiedere anche il rimborso. I diritti relativi al tonno rosso vengono regolamentati dal ministero delle Politiche Agricole e si riferiscono all’adeguamento della pesca della flotta alla circuizione autorizzata nel nostro paese; tale pesca può essere considerata a tutti gli effetti un’attività imprenditoriale immateriale, così come possono esserlo le concessioni e le licenze.