Irap: abolizione per le mini imprese

 Qualche anno fa gli agenti di commercio, ma anche i promotori finanziari ed i liberi professionisti, soggetti che di norma non hanno dipendenti e non fanno acquisti di beni strumentali oltre determinate soglie, si sono potuti avvalere dell’esenzione relativa al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Ma a seguito di un’ordinanza della Corte di Cassazione, come messo in risalto da Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, l’esenzione Irap, auspicando che l’Amministrazione finanziaria non ostacoli tale decisione, vale anche per le mini imprese, comprese quelle del settore del commercio e dell’artigianato, che sono allo stesso modo organizzate in forma individuale, ovverosia senza dipendenti a carico, ed a fronte di acquisti di beni strumentali per importi inferiori ad una determinata soglia. Secondo il segretario della CGIA di Mestre a vincere è stato il buon senso dopo che per anni la questione relativa al pagamento dell’Irap da parte delle imprese individuali ha portato alla presentazione di ricorsi.

Contenzioso Irap: nuovi chiarimenti del Fisco

 L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio 2010, ha emesso una importante Circolare, la numero 28/E, che tratta di un tema di particolare rilievo come quello del contenzioso Irap legato alle attività autonomamente organizzate. Ebbene, sulla base dell’orientamento che in merito è stato espresso dalla Corte Costituzionale, il Fisco sull’imposta regionale per le attività produttive (Irap) ha dato con la Circolare delle nuove istruzioni per quel che concerne la gestione dei contenziosi pendenti che vedono l’Amministrazione finanziaria da un lato, ed i lavoratori autonomi che, come ad esempio i promotori finanziari e gli agenti, esercitano nel settore del commercio delle attività ausiliarie. Ebbene, la posizione di questi soggetti in accordo le nuove istruzioni date dal Fisco in materia di gestione del contenzioso sull’Irap, deve essere valutata caso per caso; lo stesso dicasi anche per i medici generici che risultano essere convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, e la cui posizione, quindi, deve essere valutata caso per caso nella gestione del contenzioso pendente sull’Irap.

Diverso regime Irap per Ipab ed enti privati da esse derivanti

 Ci sono delle importanti conseguenze dal punto di vista fiscale per quel che concerne la trasformazione giuridica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (Ipab) da ente pubblico di natura non economica a ente privato; infatti, in tale caso viene posta in essere una distinta soggettività passiva e l’applicazione di un diverso regime tributario ai fini dell’imposizione Irap. È stata l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione 90/E, a far chiarezza riguardo il trattamento tributario da applicare ai fini Irap ad una ipotesi di trasformazione di una Ipab a seguito del processo di “depubblicizzazione” di tali istituzioni. La precisazione dell’Agenzia è arrivata dopo la precisa richiesta avanzata dal contribuente, interessato a conoscere se la trasformazione in esame determinasse o meno, ai fini dell’assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la nascita di un nuovo soggetto d’imposta: in particolare, esistevano dubbi riguardo alla quantificazione dell’obbligazione tributaria.