La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania ha introdotto una novità fiscale molto importante per quel che concerne gli enti religiosi e il loro relativo trattamento: in base a quanto disposto dalla sentenza numero 42 di quest’anno, infatti, un fabbricato che viene utilizzato da una comunità religiosa e in cui convivono sia le attività di culto che quelle di stampo commerciale, non è esente dal versamento dell’Ici, soprattutto quando si tratta di un immobile adibito a casa per ferie. La decisione della commissione si era resa necessaria alla luce della diatriba che aveva coinvolto il comune di Verbania, appunto, e un istituto religioso, visto che veniva messa in dubbio la validità del beneficio fiscale espressamente richiesto in tal caso. Secondo l’ente in questione, la commercialità delle attività non sussisteva, più che altro si trattava di servizi assistenziali senza alcun fine di lucro. Il ricorso è stato però rigettato: in effetti, l’istituto veniva sfruttato nel periodo di ferie come casa di accoglienza, rivolto a un pubblico senza alcuna particolare distinzione e con la frequente richiesta di somme di denaro per la fruizione dei servizi.
attività commerciale
Irap: abolizione per le mini imprese
Qualche anno fa gli agenti di commercio, ma anche i promotori finanziari ed i liberi professionisti, soggetti che di norma non hanno dipendenti e non fanno acquisti di beni strumentali oltre determinate soglie, si sono potuti avvalere dell’esenzione relativa al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Ma a seguito di un’ordinanza della Corte di Cassazione, come messo in risalto da Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, l’esenzione Irap, auspicando che l’Amministrazione finanziaria non ostacoli tale decisione, vale anche per le mini imprese, comprese quelle del settore del commercio e dell’artigianato, che sono allo stesso modo organizzate in forma individuale, ovverosia senza dipendenti a carico, ed a fronte di acquisti di beni strumentali per importi inferiori ad una determinata soglia. Secondo il segretario della CGIA di Mestre a vincere è stato il buon senso dopo che per anni la questione relativa al pagamento dell’Irap da parte delle imprese individuali ha portato alla presentazione di ricorsi.
Contenzioso Irap: nuovi chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio 2010, ha emesso una importante Circolare, la numero 28/E, che tratta di un tema di particolare rilievo come quello del contenzioso Irap legato alle attività autonomamente organizzate. Ebbene, sulla base dell’orientamento che in merito è stato espresso dalla Corte Costituzionale, il Fisco sull’imposta regionale per le attività produttive (Irap) ha dato con la Circolare delle nuove istruzioni per quel che concerne la gestione dei contenziosi pendenti che vedono l’Amministrazione finanziaria da un lato, ed i lavoratori autonomi che, come ad esempio i promotori finanziari e gli agenti, esercitano nel settore del commercio delle attività ausiliarie. Ebbene, la posizione di questi soggetti in accordo le nuove istruzioni date dal Fisco in materia di gestione del contenzioso sull’Irap, deve essere valutata caso per caso; lo stesso dicasi anche per i medici generici che risultano essere convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, e la cui posizione, quindi, deve essere valutata caso per caso nella gestione del contenzioso pendente sull’Irap.
Libri sociali: entro il 16 marzo il versamento della tassa forfetaria
Le società di capitali sono chiamate al pagamento della concessione governativa, relativa alla numerazione e bollatura dei libri sociali (ci si riferisce, in particolare, al libro dei soci, a quello delle obbligazioni e delle adunanze e al libro del consiglio di amministrazione): mancano esattamente due settimane alla scadenza fiscale in questione, visto che il prossimo 16 marzo sarà il termine ultimo per completare il versamento della tassa senza incorrere in sanzioni pecuniarie aggiuntive. Si tratta, nello specifico, di una tassa forfetaria e a cadenza annuale: sono soprattutto le spa, srl, le sapa, le società consortili a responsabilità limitata e i consorzi tra enti territoriali a dover provvedere in questo senso, vale a dire tutti quei soggetti che sono dotati di un capitale sociale o di un fondo di dotazione che ha per oggetto esclusivo un’attività commerciale. Anche le società in liquidazione ordinaria e quelle che sono sottoposte alle procedure concorsuali dovranno versare la relativa imposta. A quanto ammonta esattamente il tributo?
Anche le quote associative del club sono rilevanti ai fini Ires e Iva
La risoluzione 141/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito dei servizi prestati da un club: questi ultimi, nello specifico, diventano una vera e propria attività svolta con i caratteri della commercialità, dunque, le quote che vengono elargite dai soci alla stessa associazione per poter accedere a soggiorni di lusso e godere di specifici beni assumono rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Ires e all’Iva. La questione era infatti sorta dopo che un club si era rivolto all’amministrazione finanziaria per chiedere come comportarsi nei riguardi delle sue finalità istituzionali che, nel dettaglio, si riferivano all’organizzazione di alcune attività volte alla fruizione di beni storici, architettonici e culturali: il club intendeva inoltre provvedere all’acquisto degli appartamenti privati, arredati con pregio e facenti parte di un complesso storico immobiliare, in modo da dare accesso ai soci per un soggiorno e la fruizione dei beni (reception, area fitness, yoga, pilates…). Per la sua decisione, l’Agenzia si è soprattutto riferita alla qualifica del socio, il quale deve pagare, per essere ammesso al club, una quota associativa oltre che versare un’ulteriore quota variabile per delle specifiche prestazioni di servizi.