Tra le tante novità che sono state introdotte nella cosiddetta “delega fiscale”, approvata la scorsa settimana alla Camera, figura sicuramente la revisione di una buona parte del sistema fiscale: in particolare, si è deciso di chiarire in maniera adeguata il significato dell’autonoma organizzazione, in modo da capire quando si può assoggettare un ente all’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Non si tratta di un intervento di poco conto, anzi è stata proprio questa definizione a complicare parecchio la vita ai contribuenti, dato che non sono stati mai ben compresi i veri confini applicativi dell’imposta, soprattutto quando si è avuto a che fare con gli imprenditori e i professionisti.
autonoma organizzazione
Irap, l’esclusione degli agenti di commercio
L’Irap non è una tassa che compete agli agenti di commercio del nostro paese: la constatazione deriva da una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, più precisamente la numero 19329 che è stata depositata proprio nei giorni scorsi e che ha messo in luce l’attività essenzialmente imprenditoriale dei soggetti in questione. Per quale motivo si è resa necessaria una sentenza del genere? La questione era sorta dopo che una Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il rifiuto della nostra amministrazione finanziaria in merito a un rimborso per l’imposta regionale in questione, nello specifico quella versata nel triennio compreso tra il 1998 e il 2000. Il contrasto era piuttosto evidente, anche se invece la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva invece dato ragione al contribuente privato, spiegando questa scelta col fatto che l’organizzazione non rappresenta un elemento connaturale dell’attività professionale, diversamente da quanto avviene per l’impresa.
Irap: precisazioni sul credito da recuperare
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato proprio in questi giorni una fondamentale circolare relativa all’Imposta sul Reddito delle Attività Produttive: la risoluzione 79/E, infatti, ha riguardato da vicino il credito Irap maturato nel 2009, il quale può essere opportunamente recuperato anche nel modello Unico senza quello Irap di quest’anno. Si tratta, in pratica, di una precisazione che si è resa necessaria per quei contribuenti che si sono trovati di fronte a crediti del 2010 e ad alcune eccedenze di carattere fiscale. Come spiegato chiaramente dalla nostra amministrazione finanziaria, perfino quando la dichiarazione Irap non confluisce nella dichiarazione dei redditi, la compensazione tributaria va indicata nel quadro RX di Unico (la sezione ideale è il rigo RX23, denominato per l’appunto “Altre imposte”). A chi si rivolge nello specifico questo documento?
Irap: lo studio associato è sempre obbligato al versamento
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive sembra interessare molto la Corte di Cassazione: proviene infatti ancora una volta da Piazza Cavour la pronuncia che ha coinvolto questo tributo, il quale viene delineato in maniera ulteriore. Che cosa ha stabilito la Suprema Corte? In realtà, le sentenze sono due e hanno riguardato da vicino le attività di tipo professionale. La prima ordinanza risale allo scorso 30 maggio, quando i giudici del “Palazzaccio” hanno affermato che gli studi associati sono tenuti al versamento dell’Irap anche nell’ipotesi in cui gli esercizi sono inesistenti e i compensi per i dipendenti sono modesti, più precisamente quando non esiste alcun dato che sostiene un’affermazione del genere. Inoltre, se il contribuente possiede uno studio associato all’interno della propria abitazione e una sola autovettura, allora i presupposti per il pagamento vengono meno.
Ctr Lazio: la dichiarazione Irap non integra il presupposto d’imposta
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, più precisamente la sua dichiarazione, non può rappresentare da sola un elemento da configurare come presupposto d’imposta: la constatazione può essere estrapolata da ben due sentenze piuttosto recenti della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale ha voluto sostanzialmente ribadire l’importanza dell’autonoma organizzazione, l’unico requisito in grado di dar vita a questa applicazione fiscale per quel che concerne i professionisti. Da ciò se ne può ricavare che nell’ipotesi di un presupposto sostanziale del tutto assente, allora l’Irap non è in alcun modo dovuto, nemmeno quando si presenta la dichiarazione tributaria. Le due pronunce in questione risalgono a pochi mesi fa, ma vanno a rimpolpare la già vasta giurisprudenza relativa all’applicazione dell’imposta a questi specifici contribuenti. Tra l’altro, bisogna sottolineare come gran parte di queste sentenze siano andate a favorire la posizione dei contribuenti stessi e non il fisco, anche perché in molti casi si era verificata la compilazione del quadro IQ della dichiarazione Irap, ma sempre dimenticando di citare l’autonoma organizzazione, un elemento che emerge con chiarezza dal Decreto Legislativo 446 del 1997 (il testo normativo che ha introdotto il tributo).
Niente Irap per gli studi professionali di dimensioni eccessive
Spesso può accadere che l’amministrazione finanziaria del nostro paese valuti come eccessive le dimensioni di un determinato studio professionale: come ci si deve regolare in caso di una presa di posizione simile da parte dell’Agenzia delle Entrate? Molti dubbi sono stati chiariti da una sentenza di tre giorni fa della Corte di Cassazione (nello specifico, si tratta dell’ordinanza numero 23155), la quale ha stabilito che anche in presenza di un’attività posta in essere da un libero professionista all’interno di uno studio che supera in dimensioni i cento metri quadri, l’Irap non può essere applicata a tale contribuente. In effetti, esiste una sottile differenza che divide questa casistica e quella che prevede la sussistenza di una autonoma organizzazione, dato che proprio nell’ultimo caso l’imposta ha invece ragione di esistere.