Inail: il ricorso per gli infortuni domestici

 L’Inail (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) ha emesso e reso pubblici da tempo alcuni provvedimenti che riguardano le prestazioni per gli infortuni in ambito domestico: ebbene, lo stesso ente ha precisato con un apposito protocollo come è possibile impugnare queste misure, più precisamente entro il termine di tre anni, visto che si sta parlando di un termine temporale di tipo ordinatorio e non perentorio. Un discorso molto importante è quello che deve essere fatto per l’assicurazione delle casalinghe (si avvicina la scadenza per l’assicurazione Inail delle casalinghe). In effetti, i chiarimenti in questione non possono che riguardare il testo normativo di riferimento, vale a dire la Legge 493 del 1999 (“Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”).

Tasse e tributi: riscossione coattiva in forte crescita

 Nel 2005 in Italia il gettito da riscossione coattiva si era attestato a 3.800 milioni di euro, mentre nel 2010, andando a segnare un rialzo del 133,5%, si è attestato a quasi 8,9 miliardi di euro. A rilevarlo è stata la Cgia di Mestre nel mettere in evidenza come questi risultati, chiaramente buoni per l’Erario, non siano stati conseguiti solo attraverso un miglioramento dell’efficienza da parte della macchina della riscossione, ma anche attraverso recenti modifiche normative che hanno introdotto un inasprimento delle misure cautelari accompagnate anche da misure che sono risultate essere particolarmente invasive. Per questo, secondo la Cgia di Mestre, sorge la necessità per cui le misure cautelari, applicate nell’ambito delle procedure per la riscossione di tasse e di tributi, debbano essere proporzionali a quelle che sono le somme non versate da parte del contribuente.

Contenzioso: Commissione tributaria, prenotazione appuntamenti online

 In parecchie Regioni italiane i contribuenti, in materia di contenzioso, possono abbattere notevolmente i tempi di attesa per richiedere informazioni sull’iter dei ricorsi e degli appelli presentati presso le competenti Commissioni Tributarie provinciali. Questo grazie all’attivazione ed all’estensione del servizio di prenotazione online degli appuntamenti con i funzionari nelle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia. A darne notizia è FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate nel precisare come il servizio di prenotazione online degli appuntamenti sia attivo 24 ore su 24 da un’apposita pagina Web della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Il servizio, quindi, nel complesso semplifica la vita non solo al contribuente, ma anche agli enti impositori ed ai professionisti che sui ricorsi o sugli appelli vogliono acquisire informazioni aggiornate, oppure devono richiedere delle copie di specifiche sentenze.

Liti tributarie: agevolazioni per quelle ultradecennali

 L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, lunedì 21 giugno 2010, ha emanato una importante Circolare, la numero 37/E, che introduce grosse novità per quel che riguarda le liti con il Fisco, e che in particolare definisce nuove regole e nuove agevolazioni affinché il Fisco ed il contribuente possano far pace. La Circolare, nel dettaglio, permette di chiudere le controversie in sospeso vecchie di oltre dieci anni che risultano essere ancora pendenti presso i giudici tributari di ultimo grado; si tratta, nello specifico, di una vera e propria “rottamazione” a patto che il contribuente sia risultato vittorioso in primo ed in secondo grado. La rottamazione avviene su richiesta del contribuente ed a fronte del versamento di un importo pari al 5% del valore della lite da saldare con il codice tributo “8109” che a sua volta è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate, sempre nella giornata di ieri, con la risoluzione numero 53/E.

Entrate: operative da oggi nuove direzioni in Lazio e Sardegna

 Cominciano a partire da oggi le attività operative delle nuove direzioni provinciali che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a dislocare nel Lazio e in Sardegna: si tratta, come di consueto del vasto programma dell’amministrazione finanziaria volto a riorganizzare appunto le direzioni in tutto il territorio italiano. Entrando nel dettaglio, da oggi sono operativi e aperti all’utenza gli uffici delle direzioni di Roma, Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano. Per quel che riguarda Roma, c’è da dire ognuna delle tre direzioni provinciali verrà articolata in un ufficio adibito ai controlli fiscali e da diversi uffici territoriali, i quali sostituiranno le strutture esistenti sia in relazione all’ubicazione che all’ambito territoriale. L’ufficio controlli romano verrà inoltre suddiviso in un’area preposta alle attività di accertamento, attraverso, in particolare, un apposito piano dei controlli, e in un’area che invece andrà ad occuparsi soprattutto delle attività legate al contenzioso.

 

Contenzioso: i processi verbali di constatazione

 Nell’ambito delle liti tributarie e della gestione del contenzioso, i contribuenti possono avvalersi di un nuovo istituto entrato in vigore a seguito del Decreto numero 112 del giugno del 2008, che definisce l’adesione ai cosiddetti “processi verbali di constatazione“; trattasi, nello specifico, di atti ricevuti dal contribuente che contengono rilievi relativi al pagamento di maggiori imposte a carico del destinatario. Ebbene, il contribuente aderendo al verbale di constatazione nella gestione del rapporto tributario con il Fisco può usufruire di due importanti agevolazioni: la possibilità di pagare le somme dovute a rate, senza tra l’altro la necessità di dover prestare garanzie di alcun tipo sul debito fiscale; la possibilità ottenere la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del dovuto, ovverosia il 50% in meno rispetto alle sanzioni previste con l’accertamento con adesione. Pur tuttavia, come mette in evidenza l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, non tutti i rapporti tributari e le liti possono essere definite attraverso la notifica al contribuente di un processo verbale di constatazione; questo, infatti, può avvenire o a seguito di un accertamento parziale, o in merito a violazioni che possano definirsi sostanziali e che riguardino le imposte sull’IVA, sui redditi o l’IRAP

Liti tributarie: quando avvalersi dell’acquiescenza

 Quando tra un contribuente e l’Amministrazione finanziaria scatta una lite tributaria non è sempre vantaggioso per il cittadino o per l’impresa intraprendere la via del contenzioso che può portare allo spreco di tempo e di denaro. Questo, in particolare, è da evitare quando al contribuente arrivano avvisi di accertamento in virtù dei quali le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria appaiono difficilmente impugnabili e contrastabili. Può capitare, ad esempio, di saltare letteralmente il pagamento di una rata delle tasse di Unico magari solo perché a livello amministrativo è stata fatta confusione tra la carpetta delle tasse pagate, e quelle ancora da saldare. Ebbene, per questi casi in corrispondenza dei quali il Fisco ha praticamente ragione a prescindere, è bene avvalersi della cosiddetta acquiescenza, ovverosia la rinuncia a presentare ricorso potendo tra l’altro sfruttare alcuni vantaggi.

Studi di settore: come difendersi in caso di accertamento

 A causa della crisi finanziaria ed economica, è probabile che quest’anno molti contribuenti, in particolar modo i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le piccole imprese rientranti negli studi di settore, vadano a dichiarare in sede di Unico 2009 un ammontare di reddito 2008 inferiore a quello che, in via presuntiva, è emerso attraverso il software Ge.Ri.Co. 2009. In tal caso, il contribuente, pur dichiarando l’effettivo ammontare dei redditi, è potenzialmente sottoposto a verifiche che, in sede di contraddittorio, dovranno indurre il contribuente stesso a presentare in tutto e per tutto delle “attenuantiall’Amministrazione finanziaria, ovverosia delle motivazioni valide per cui sono stati conseguiti redditi inferiori a quelli presunti. Il contribuente onesto può comunque stare sostanzialmente tranquillo, visto che, in accordo con quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005, prima che l’Ufficio delle Entrate emetta l’avviso di accertamento, il contribuente viene avvisato con una lettera nella quale vengono esplicitati gli elementi relativi all’accertamento, e nella quale si viene invitati a presentarsi presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.