Figlio legittimo e figlio naturale: quali punti di contatto vi sono dal punto di vista fiscale per quel che riguarda l’erogazione dell’assegno periodico per il mantenimento? Come stabilisce espressamente la nostra Costituzione, è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (si tratta del primo comma dell’articolo 30 per la precisione). Questo vuol dire che i genitori stessi hanno una responsabilità ben precisa per quel che riguarda la loro prole, sia quella naturale che quella legittima. Pertanto, distinzioni di sorta non possono essere fatte, nemmeno in ambito tributario.
Costituzione
IMU “su misura” per i casi particolari
Prima rata dell’IMU a Giugno, mentre si prepara il piano per la rateizzazione in 2-3 scaglioni. Queste le ultime novità in materia di IMU, mentre ufficialmente nessuno si è ancora pronunciato sulla sua possibile incostituzionalità.
Nell’emendamento vengono inoltre introdotti una serie di aspetti del tutto nuovi per il calcolo dell’IMU e per la “personalizzazione” della rata su misura per i soggetti; vi sono infatti tariffe diverse a seconda che vi siano persone non autosufficienti, oppure ad esempio nel caso di famiglie monoreddito o sulle case date in uso ai familiari. La rateizzazione sarà decisa probabilmente entro questa sera stessa e probabilmente questa terrà conto di situazioni particolari, per tendere una mano (una volta tanto) alle famiglie in difficoltà (anche se queste avrebbero preferito uno sconto probabilmente, piuttosto che una rateizzazione con magari anche gli interessi da pagare).
Cooperative e agevolazioni fiscali
La società cooperativa è una società composta da almeno tre soggetti che gestiscono in comune una impresa allo scopo di fornire aloro stessi dei beni, dei servizi o del lavoro. Quindi mentre negli altri tipi di impresa si produce per vendere, nelle cooperative si produce per sè stessi.
Qui si evince lo scopo mutualistico delle cooperative: ovvero il fine della cooperativa é il soddisfacimento dei bisogni degli stessi soci. Bisogni che possono essere: bisogno della casa, di un lavoro, di beni di consumo. L’articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Alla base della cooperativa c’è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, e la volontà deve tramutarsi in fatti concreti ovviamente. Mentre il fine ultimo delle società è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico.