La deducibilità fiscale non riguarda da vicino le spese che vengono effettuate in relazione alla pubblicità, alla sponsorizzazione e alla propaganda tra due società clienti: la casistica è diventata di opinione pubblica a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione, la quale ha dovuto esprimere il proprio parere in merito a una impresa che era appunto cliente dell’altra. La motivazione è presto detta. In effetti, secondo i giudici di Piazza Cavour, in questo caso viene a mancare del tutto l’inerenza aziendale, elemento che deve essere in ogni caso provato dal contribuente che è interessato direttamente a questa deduzione di spesa per quel che concerne il proprio reddito. La sentenza in questione, tra l’altro, risale ad appena tre giorni fa.
deducibilità fiscale
Contribuenti minimi: il caso dell’impresa familiare
Le recenti modifiche approntate al regime dei contribuenti minimi dal Decreto 98 di quest’anno non sono state l’ultimo aggiornamento da questo punto di vista: in effetti, anche la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha espresso un parere a tal proposito giusto quattro giorni fa, mettendo in evidenza una casistica molto diffusa. Nello specifico, quando si è titolari di un’impresa di tipo individuale, l’accesso al regime è consentito persino nell’ipotesi di un’impresa familiare. La pronuncia si era resa necessaria dopo una espressa richiesta di un imprenditore, il quale aveva provveduto a iscrivere la propria consorte all’Inps come collaboratrice. Quindi, questo vuol dire che una iscrizione simile ai fini previdenziali non rappresenta assolutamente un ostacolo al far parte del novero dei minimi.
Spese rappresentanza: nuove regole e limiti per la deducibilità fiscale
In scia al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso mese di novembre, ed a seguito delle norme contenute nella Legge Finanziaria 2008, in Italia sono state introdotte delle importanti novità e regole in materia di deducibilità fiscale riguardo alle spese di rappresentanza: dai costi legati alla inaugurazione di nuove sedi e di nuovi uffici ai ricevimenti per ricorrenze nazionali e religiose, e passando per i party aziendali. Tutte quelle citate, in accordo con quanto fa presente l’Agenzia delle Entrate, costituiscono quelle che, agli occhi del Fisco, rientrano tra le “spese di rappresentanza“, a patto che però il soggetto che sostiene la spesa provveda a documentare quali siano i destinatari dei costi sostenuti. Al fine di “fare ordine” in merito alle spese di rappresentanza, mettendo nero su bianco requisiti e condizioni di deducibilità fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emettere una Circolare, la numero 34/E, che illustra le novità contenute nella Legge Finanziaria 2008.