L’Agenzia delle Entrate, con una apposita circolare, la numero 54/E emanata in data odierna, giovedì 28 ottobre 2010, ha ufficialmente teso la mano nei confronti di quei soggetti economici che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) devono comunicare in via telematica le operazioni effettuate con soggetti che si trovano nei Paesi inseriti nella cosiddetta “black list“. Nel dettaglio l’agevolazione, ai fini sanzionatori, consiste nel non applicare sanzioni nel caso in cui i contribuenti interessati provvedano a sanare le eventuali violazioni entro e non oltre la data del 31 gennaio del 2011 presentando i relativi modelli di comunicazione integrativa. Nel dettaglio, sono previste zero sanzioni per le possibili violazioni inerenti la compilazione dei modelli per il periodo da luglio a novembre per i contribuenti chiamati all’invio mensile, e da luglio e fino al mese di settembre per quelli che hanno invece le scadenze trimestrali.
dichiarazione Iva
Comunicazione dati IVA: sanzioni per omessa presentazione
Scade lunedì prossimo 1 marzo 2010, il termine ultimo per la comunicazione dei dati IVA a valere sull’imposta sul valore aggiunto del 2009; di norma, il termine è quello dell’ultimo giorno di febbraio, ma cadendo il 28 di domenica quest’anno, il termine slitta d conseguenza al primo giorno lavorativo utile successivo. Non tutti i contribuenti assoggettati ad IVA devono però adempiere a questa scadenza: in particolare, sono escluse, tra l’altro, tutte quelle persone fisiche che si avvalgono del cosiddetto “regime dei minimi”, ma anche tutte quelle persone fisiche che, pur essendo tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, hanno però conseguito lo scorso anno un volume d’affari (l’imponibile) non superiore al livello dei 25 mila euro; l’esonero della comunicazione dati sull’imposta sul valore aggiunto vale anche per chi, in forma autonoma, presenta la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio 2010. Per quanto riguarda le modalità per la comunicazione dei dati IVA, questo può avvenire o direttamente a cura del contribuente, oppure attraverso un intermediario abilitato.
Dichiarazione Iva 2010: modello semplificato per quattro milioni di contribuenti
I modelli fiscali Cud 2010, 730/2010, 770/2010 e Iva 2010 sono già pronti online da scaricare, assieme alle istruzioni, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. A darne notizia è proprio l’Amministrazione finanziaria nel rimarcare in particolare come quest’anno, in accordo con quanto reso noto nelle scorse settimane, debutti il nuovo modello Iva 2010 “mini“, ovverosia quello semplificato che a livello fiscale garantirà vita facile e semplificata a ben quattro milioni di contribuenti. I modelli sopra citati, pronti nella loro versione definitiva, dopo che nelle scorse settimane erano state pubblicate le corrispondenti bozze, potranno così essere utilizzati entro le scadenze previste per le dichiarazioni dei datori di lavoro, dei pensionati, professionisti e lavoratori dipendenti e assimilati.
Modello Iva 2010: ecco quello base
In materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle Entrate in data odierna ha reso noto che la modulistica ai fini IVA ha un nuovo modello aggiuntivo, il modello Iva 2010 base, un modello semplificato che, in particolare, può essere utilizzato, sotto opportune condizioni, in alternativa al modello di dichiarazione Iva 2010 ordinario, ed in allegato al modello Unico 2010. Il Modello Iva 2010 base contiene infatti solamente i quadri che interessano al contribuente, ovverosia a quello che in qualità di persona fisica o soggetto diverso, non ha effettuato nel 2009 operazioni con Paesi esteri, non ha partecipato ad operazioni di natura straordinaria ed ha provveduto a determinare l’imposta sul valore aggiunto dovuta e quella ammessa per la detrazione sulla base delle vigenti regole generali.
Contribuenti partita Iva: modello dati comunicazione annuale
Entro il mese di febbraio, con alcune eccezioni, i titolari di partita IVA devono presentare il modello relativo alla comunicazione annuale dei dati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate che al riguardo, proprio in data odierna, 12 gennaio 2010, ha reso noto che è stato pubblicata online, sul sito Internet, la bozza con le novità relative al modello e con le relative istruzioni. In particolare, nella struttura del modello, sono stati inseriti nuovi campi per quel che riguarda le operazioni attive e quelle passive legate all’acquisto o alla cessione di beni strumentali. Per quanto riguarda invece le istruzioni, allo stesso modo visionabili e scaricabili dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono state effettuate delle integrazioni, tra cui l’inserimento, tra i soggetti esonerati, di tutti quei contribuenti che presentano entro il mese di febbraio la dichiarazione annuale IVA.
Modelli fiscali 2010: ecco quelli con “Comunicazione Unica”
Prosegue a pieno ritmo da parte dell’Agenzia delle Entrate la pubblicazione online dei nuovi modelli di dichiarazione che dovranno essere utilizzati il prossimo anno; al riguardo, proprio in data odierna, 30 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a seguito della firma del relativo provvedimento da parte del Direttore, sono disponibili, con le relative istruzioni, i modelli anagrafici AA7/10 e AA9/10 che l’anno prossimo dovranno essere utilizzati per l’inizio o la cessazione dell’attività unitamente alla variazione dei dati, il tutto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Una delle principali novità dei modelli è quella relativa alla “Comunicazione Unica”, modalità di presentazione che rimane facoltativa fino al 31 marzo 2010, ma che poi diventerà obbligatoria a partire dall’1 aprile 2010.
Iva dichiarata ma non pagata: sanzioni
L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi entrata in vigore l’ 1/1/73 e applicata da tutti i paesi della Comunità Economica Europea. Si tratta di un’imposta che colpisce soltanto il valore aggiunto ossia la differenza tra i ricavi conseguiti dalla vendita del bene o dalla prestazione del servizio ed il costo sostenuto per lo stesso bene o servizio. Quando un’operazione é quindi assoggettata ad Iva? Vi sono tre presupposti la cui sussistenza porta un’operazione ad essere assoggettata ad Iva:
1. presupposto oggettivo: l’oggetto dell’operazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi rientrante tra quelle previste dalla normativa;
2. presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Ecco perchè una vendita effettuata tra privati non é assoggettata ad Iva;
3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all’ interno dello stato.