La normativa che disciplina l’Imposta sul Valore Aggiunto assumerà una nuova forma in Romania: secondo quanto stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea, infatti, il regime comunitario è stato formalmente derogato, quindi i contribuenti della nazione dell’Europa orientale dovranno attendersi delle novità a breve. Che cosa è successo esattamente? Dopo la richiesta formale avanzata dal governo di Bucarest, l’autorizzazione comunitaria è stata concessa in via ufficiale: in pratica, quando si presenterà una situazione in cui è coinvolta appunto l’Iva, il debitore dell’imposta in questione diventa in automatico il soggetto che fornisce i prodotti agricoli che non sono stati sottoposti ad alcuna trasformazione. Cosa implica tutto questo?
direttiva 112/2006
Cavalli per uso alimentare: la Corte Ue opta per l’Iva tradizionale
L’ultima questione che ha visto coinvolte l’Olanda e la Commissione Europea ha riguardato l’applicazione dell’Iva a un particolare tipo di importazione e acquisto: in effetti, si è dovuto comprendere se l’imposta relativa alle cessioni a livello intracomunitario di animali vivi, soprattutto cavalli, i quali non sono usualmente sfruttati per la produzione alimentare e per il consumo umano, dovesse essere ridotta o meno. Nello specifico, Bruxelles aveva chiesto spiegazioni allo stato nordeuropeo per quel che concerneva l’aliquota dell’Iva. Il governo di Amsterdam aveva infatti optato per un’imposta ridotta, così come previsto dalla propria normativa interna, ma aveva anche precisato che quest’ultima doveva essere adeguata alle disposizioni continentali entro il 1° gennaio del 2007. Il termine in questione è scaduto e nel 2008 la stessa Olanda ha fatto presente alla Commissione di non voler adottare alcun provvedimento per riportare all’Iva all’aliquota classica, quella del 20%.
L’esenzione Iva per i migranti vale solo a determinate condizioni
La risoluzione 238/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi si è occupata di una tematica di stretta attualità: la questione dei migranti. In effetti, il fisco ha precisato, con questo documento, che tali soggetti possono beneficiare delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o anche ambulatoriale che siano esenti dall’Iva, solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire la mancanza di una fissa dimora che li possa ospitare e il fatto di avere richiesto asilo. Nel dettaglio, l’Agenzia ha voluto apportare alcune precisazioni in merito all’articolo 10 del DPR 633 del 1972. Le prestazioni sopracitate, come sottolinea anche la norma, sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto nel caso l’assistenza venga offerta in comunità e simili e che venga resa da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie, da enti con finalità sociali e da Onlus che si rivolgono precipuamente a diverse categorie di persone cosiddette “disagiate” (per esser più precisi, si tratta degli anziani, ma anche degli inabili adulti, i tossicodipendenti, i malati di Aids, chi soffre di un handicap psicofisico, minori disadattati e, come spiegato in precedenza, persone migranti senza fissa dimora.