La sigla Ifel identifica nel nostro paese l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, vale a dire la fondazione che ha attribuito ai comuni italiani l’obbligo di fornire adeguate attività accertative e processi telematici: una sentenza di circa un mese fa da parte della Corte dei Conti della regione Piemonte ha chiarito alcuni aspetti fiscali relativi proprio a questo ente. Si tratta, in effetti, della delibera 52 dello scorso 22 settembre, la quale ha precisato che anche quei comuni che si trovano in regime di riscossione diretta hanno l’obbligo di versare il contributo relativo all’Ifel. Questo contributo ammonta tendenzialmente allo 0,8 per mille del gettito dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ma spesso ha dato luogo a diversi dubbi concernenti l’interpretazione.
D.lgs 446/97
La Consulta boccia le leggi regionali sostanziali inerenti l’Irap
La Corte Costituzionale è intervenuta in merito alle leggi regionali che contengono delle disposizioni di tipo sostanziale e che si riferiscono all’Irap: la sentenza numero 216 di due giorni fa, in proposito, ha ribadito che leggi di questo tipo devono essere considerate illegittime dal punto di vista costituzionale. Per essere più precisi, l’intervento della Consulta è giunto a seguito del ricorso messo in atto dall’amministrazione statale per quel che concerneva appunto la legittimità della legge della Regione Piemonte numero 12 del 2008 (si tratta sostanzialmente della Legge finanziaria per il 2008). Come viene precisato nella sentenza, quando si va determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive, si devono escludere tutti quei contributi della regione che sono stati erogati in riferimento al piano casa regionale cosiddetto “10.000 alloggi per il 2012”: c’è da ricordare che questo piano è stato approvato con una delibera del Consiglio Regionale del 2006.
Anche gli Iacp possono godere del beneficio Irap
Gli Iacp (Istituti Autonomi per le Case Popolari) potranno ora godere delle deduzioni Irap in relazione al cuneo fiscale e contributivo (novità che sono state introdotte dalla Finanziaria 2007): tali enti, pur essendo equiparati ad una pubblica amministrazione, sono ritenuti degli enti pubblici commerciali per quanto riguarda le imposte sui redditi e in virtù di questa qualifica possono godere del beneficio. La precisazione è arrivata tramite la risoluzione 94/E dell’Agenzia delle Entrate: gli Iacp ritengono di poter essere ammessi ai benefici in base al loro inquadramento ai fini Ires (sono enti pubblici commerciali). L’Agenzia si è basata soprattutto sul dettato del decreto legislativo 446/97, il quale riconosce delle deduzioni dalla base imponibile (appunto il già citato cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d’imposta indicati nello stesso decreto.