Codice fiscale anche per le imprese che fanno squadra

 Facendone richiesta ai fini operativi, anche le imprese che fanno squadra, ovverosia quelle che formano le cosiddette reti di impresa, possono avere il codice fiscale. Il via libera, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è arrivato con una apposita risoluzione, la numero 70/E che apre quindi al codice fiscale anche per quelle aziende che si aggregano con il fine di massimizzare, facendo proprio squadra, il loro grado di innovazione e di competitività sul mercato. Il tutto fermo restando che, in accordo con una nota emessa in data odierna dall’Amministrazione finanziaria dello Stato, l’assegnazione di un codice fiscale, in capo alla rete di imprese, non comporta soggettività a livello tributario.

Modello Eas: novità e aggiornamenti dai tavoli tecnici

 Cambia lo scadenzario relativo alla compilazione del modello Eas: dopo vari incontri tra l’Agenzia delle Entrate e i rappresentanti del no profit, infatti, è stato deciso di spostare dal 30 ottobre al 15 dicembre il termine ultimo per la presentazione del documento fiscale. Gli accordi hanno riguardato, inoltre, la versione ridotta per determinate associazioni e il rafforzamento nella compilazione da parte degli uffici. Il modello Eas è destinato agli enti associativi di natura privata, i quali devono appunto comunicare i propri dati fiscali alle Entrate, in modo da beneficiare delle agevolazioni previste dalle legge, come ad esempio la non imponibilità dei corrispettivi. Il documento va inviato attraverso la modalità telematica alla stessa Agenzia, tramite un software gratuito. È solo in questa maniera che si può andare a verificare la corrispondenza dei requisiti dell’ente per la fruizione dei benefici sopracitati.

 

Certificati di residenza: niente imposta di bollo per gli elettori comunitari

 Nel trattato istitutivo della Cee vengono enunciati due principi fondamentali: uno riguarda l’assoluto divieto di discriminazioni in base alla nazionalità; l’altro riguarda la libertà di soggiornare e circolare liberamente nel territorio della Comunità Europea. In applicazione dei due principi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 181 di ieri, 10 luglio 2009, ha fatto presente come per gli elettori comunitari i certificati di residenza, richiesti al fine di esercitare il diritto di voto all’estero, siano esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo. In base ai due principi citati, quindi, il documento di prassi prevede l’agevolazione relativa all’esenzione dall’imposta di bollo di tutti i documenti e gli atti emessi, ai fini di esercitare il diritto di voto, sia nei confronti degli elettori italiani, sia nei confronti di quelli che risultano essere originari di un qualsiasi Stato appartenente all’Unione Europea.