Sono rimasti soltanto quattro giorni di tempo a coloro che detengono la titolarità di contratti di locazione per far fronte al principale adempimento che compete al loro status: il 30 dicembre, infatti, è il termine ultimo che tali soggetti devono tenere a mente per quel che concerne il versamento dell’imposta di registro, tributo che va a riferirsi, nello specifico, ai contratti più recenti o a quelli che sono stati rinnovati con il cosiddetto consenso tacito a partire dallo scorso 1° dicembre. L’operazione è molto semplice in questo caso; anzitutto, c’è un documento specifico da utilizzare, vale a dire il modello F23, il quale può essere sfruttato presso diverse sedi, come istituti di credito, concessionari e agenzie delle poste. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli appositi codici tributo, da inserire nel modello stesso e identificativi di diverse situazioni.
DPR 131/1986
Fondi rustici 2009: scade domani il termine per la registrazione
Scade domani l’ultimo termine disponibile per quel che riguarda la registrazione, da effettuare in un’unica soluzione, dei contratti d’affitto stipulati nel 2009 in relazione ai fondi rustici: bisogna ricordare, inoltre, che il termine in questione è stato scelto per non far incorrere i contribuenti in sanzioni pecuniarie, pagando nei tempi la relativa imposta. In particolare, attraverso questo versamento fiscale, i soggetti interessati effettuano una denuncia annuale cumulativa e gli adempimenti richiesti dall’amministrazione finanziaria per la locazione dei fondi rustici (il testo normativo di riferimento è il Dpr 131 del 1986). Si tratta, nello specifico, di una procedura semplificata, la quale permette di porre in essere la registrazione mediante un singolo atto che contiene tutti i contratti di affitto firmati nell’anno di riferimento.
Imposta di registro all’1% per le società che fanno trading immobiliare
Le società che svolgono un’attività di trading immobiliare possono godere dello sconto per quel che riguarda l’imposta di registro con un’aliquota pari all’1% nel caso si provveda all’acquisto di un fabbricato abitativo: questa possibilità, comunque, sussiste, nell’ipotesi in cui la cessione in esame è stata portata avanti da un’impresa in esenzione dal regime dell’Iva. Tale posizione è stata, tra l’altro, ribadita dal ministero dell’Economia (il Fisco si era espresso in proposito ben dieci anni fa con la risoluzione 93/E, nell’ambito della cessione messa in atto da un ente regionale di sviluppo agricolo). Il principale riferimento per il trattamento agevolato è il D.P.R. 131 del 1986, per la precisione si tratta del “Testo Unico dell’imposta di registro”, il quale dispone che per lo sconto dall’imposta è necessario che si verifichi in acquisto in esenzione Iva, vale a dire che la cessione riguardi un fabbricato non strumentale e che sia posta in essere da un soggetto che non abbia costruito il fabbricato stesso. In questo senso possiamo distinguere due precise ipotesi, le quali danno luogo al beneficio del trattamento agevolato: anzitutto, occorre che l’acquirente del fabbricato sia un’impresa il cui oggetto esclusivo e principale sia rappresentato da un’attività di trading immobiliare.