Cos’è il domicilio fiscale

 In ambito tributario si sente molto parlare del cosiddetto domicilio fiscale, ma di cosa si tratta nello specifico? Di solito, esso tende a coincidere con la residenza anagrafica che risulta dai registri demografici se si sta parlando di persone fisiche (vedi anche Partita Iva: nessun rimborso per il soggetto non residente). Il discorso cambia invece per le persone giuridiche. In effetti, queste ultime hanno il loro domicilio fiscale nel comune in cui è ubicata la sede legale oppure quella amministrativa.

Condomini: ultimi tre giorni per versare le ritenute del 4%

 Mancano appena tre giorni a una scadenza fiscale che ha una stretta correlazione con i condomini del nostro paese: in effetti, il prossimo 16 maggio sarà il termine ultimo per provvedere al versamento delle ritenute su tutte quelle prestazioni che sono state poste in essere nei confronti del tipo più famoso di comunione. Entrando maggiormente nel dettaglio di questo adempimento fiscale previsto dalla nostra amministrazione finanziaria, occorre sottolineare come le ritenute in questione siano pari al 4%, una quota che si riferisce alle corresponsioni realizzate lo scorso mese di aprile, più precisamente quando si ha a che fare con dei contratti di appalto di opere o anche di servizi per quel che riguarda l’esercizio di impresa.

Auto potenti e accertamenti sintetici: le precisazioni della Cassazione

 Le auto di grossa cilindrata sono state ancora una volta al centro dell’attenzione della Corte di Cassazione per motivi strettamente fiscali: i giudici di Piazza Cavour sono stati infatti chiamati a pronunciarsi di recente su un fatto che riguardava un contribuente e l’atto impositivo emesso proprio in ragione del possesso della vettura in questione. Cosa è successo esattamente? L’avviso di accertamento che è stato citato in precedenza era stato notificato a tale soggetto a causa del suoi possesso di due automobili e di altre quote societarie, ragione per la quale si era deciso di avanzare un ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.

Cassazione: nulla la notifica al vecchio domicilio fiscale

 Un’altra sentenza della Cassazione ha chiarito nuovi aspetti del settore fiscale: la pronuncia in questione, la quale risale a quattro giorni fa, ha messo in luce come la notifica di un avviso tributario a quel contribuente che ha cambiato residenza non ha alcuna validità. Dunque, nel braccio di ferro tra la nostra amministrazione finanziaria e il soggetto coinvolto, l’ha spuntata quest’ultimo, visto che le stesse Entrate erano state protagoniste di una notifica presso il vecchio domicilio fiscale. L’assenza di validità, inoltre, dipende essenzialmente dal fatto che la variazione di domicilio era divenuta efficace nel periodo precedente all’entrata in vigore della riforma Bersani.

Inventari: in caso di assenza scattano gli studi di settore

 La sentenza di due giorni fa della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione degli studi di settore: in base a questa pronuncia, infatti, l’accertamento posto in essere mediante questi specifici strumenti tributari diventa automatico nel momento in cui una società non riesce a provare l’esistenza del libro degli inventari. Questo documento ricostruisce in maniera precisa tutto l’imponibile aziendale, anche attraverso delle presunzioni o con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che viene coinvolto. La precisazione si era resa necessaria alla luce di un ricorso della nostra amministrazione finanziaria, la quale voleva riconosciuto come valido un accertamento di questo tipo. Piazza Cavour ha preso spunto direttamente da un testo normativo, il Dpr 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), visto che l’ufficio delle imposte ha la facoltà di ricavare il reddito d’impresa partendo dalle stime e dalle informazioni che sono state raccolte, decidendo se è opportuno o meno prescindere da quanto risulta dal bilancio e dalle scritture della contabilità.

Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo redditometro

 Sono novità di rilievo quelle indicate dal Consiglio dei Ministri per quel che concerne lo scostamento dal dichiarato: la nuova bozza di Decreto Legge che il governo sta approntando si riferisce infatti a un unico periodo d’imposta e vi sarà un’importante modifica della misura, la quale passerà dal 25% al 20%. Tali elementi andranno pertanto a cambiare quanto disposto dall’articolo 38 del Dpr 600 del 1973, relativo al cosiddetto redditometro. Cosa c’è di nuovo in questo senso? Anzitutto, sono stati individuati i fatti indice della capacità contributiva di ogni soggetto, vale a dire lo scostamento tra il reddito che viene sottoposto ad accertamento e quello che invece è effettivamente dichiarato. Si tratta di un fattore essenziale, visto che la rettifica fiscale può essere in tal modo legittimata e si possono prendere in considerazione anche le detrazioni d’imposta. Le innovazioni, però, si riferiscono anche al cosiddetto accertamento sintetico. Il riferimento normativo è l’articolo 39 dello stesso decreto citato in precedenza, in base al quale il reddito totale del contribuente può essere determinato in maniera sintetica prendendo come spunto qualsiasi spesa del periodo d’imposta.

 

Addizionale comunale Irpef: il 18 gennaio è il termine per il versamento

 Si avvicina un’importante scadenza per quel che riguarda l’addizionale comunale dell’Irpef: il 18 gennaio sarà infatti l’ultimo giorno utile per il versamento dell’imposta. Si tratta, per l’appunto, dell’addizionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per quel che concerne le competenze del mese precedente, a seguito, in particolare, delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. A quali soggetti è rivolta questa scadenza? Destinatari di questa imposta sono i sostituti d’imposta, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del DPR 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”): il versamento in questione deve essere effettuato in un’unica soluzione e utilizzando il noto Modello F24 esclusivamente in via telematica. In questo caso, le modalità da seguire sono sostanzialmente due: si può utilizzare direttamente il servizio Entratel o Fisconline, oppure è possibile ricorrere ai servizi di remote/home banking (CBI) che vengono offerti dai vari istituti di credito.

 

Tassabilità indennità cambio sede: non c’è sempre sanzione

 La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla tassabilità dell’indennizzo, per il maggior canone di locazione, che viene corrisposto al dipendente che si trasferisce in un’altra sede lavorativa: la pronuncia 20631 della Suprema Corte, prendendo a riferimento l’articolo 51 del Tuir, ha sottolineato come la fattispecie vada senz’altro sottoposta a tassazione, ma l’applicazione della sanzione nei confronti del lavoratore, per omesso versamento dell’imposta dovuta, non è immediatamente automatica, ma deve dipendere dal fatto che vi sia stato dolo o colpa grave dello stesso soggetto. Dunque, la valutazione spetta al giudice di merito, caso per caso. La pubblicazione della pronuncia, la quale risale allo scorso 25 settembre, si riferisce proprio a un caso analogo in cui era intervenuta la Commissione tributaria provinciale di Milano; il contribuente in questione aveva provveduto ad avanzare ricorso di fronte alla Cassazione, mettendo in luce soprattutto tre motivi: anzitutto, la presunta carenza di legittimazione attiva, visto che sul datore di lavoro incombeva l’onere di sottoporre a ritenuta le somme (per la Cassazione tale motivo è infondato, in quanto non sono influenti in questo senso la sostituzione d’imposta sulla posizione e gli obblighi del lavoratore sostituito).

 

La scissione aziendale senza progetto può dar luogo ad elusione

 Solitamente, una operazione di scissione aziendale beneficia di tutti i vantaggi tributari che sono per essa previsti dal sistema, ma ciò è valido solamente se esistono fondate ragioni economiche alla base della stessa operazione. Se, invece, viene a mancare un valido progetto imprenditoriale volto a dare impulso all’attività, allora il Fisco può anche non riconoscere i benefici fiscali in questione, attribuendo alla scissione il carattere di elusività. In sintesi, questo ragionamento è quanto disposto dalla risoluzione 256/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare lo scorso 2 ottobre. L’ipotesi più importante che si può fare in questo caso è quella di una scissione totale proporzionale di una società in nome collettivo, attiva nella vendita di mobili e arredamenti, in due società che avranno in consegna un ramo operativo e lo stabilimento dove si svolge la produzione, al fine di vendere in una fase successiva le partecipazioni del complesso aziendale.

 

L’ex socio che non comunica col Fisco rischia di pagare imposte e sanzioni

 La comunicazione col Fisco è da sempre un elemento fondamentale e imprescindibile: tale fattore è ora stato ancor più evidenziato da una sentenza della Corte di Cassazione (la 11548 dello scorso 19 maggio), la quale ha espressamente disposto che un socio che esce da una compagine aziendale è tenuto a pagare imposte, interessi e sanzioni nel caso non abbia comunicato all’Amministrazione Finanziaria la propria uscita dalla società. In questo caso, poi, a tale soggetto non è nemmeno consentito effettuare una rivalsa nei confronti della stessa azienda che lo ha inserito nella dichiarazione dei redditi anche dopo l’allontanamento. La sentenza della Cassazione si riferiva al caso di una richiesta di risarcimento proposta da un agente assicurativo verso un suo ex socio. Non è stato dunque possibile accettare la domanda di risarcimento del danno per l’erronea comunicazione dei dati fiscali: il Fisco ha precisato di non essere a conoscenza della cessazione dell’attività del soggetto, ed ha quindi ritenuto non fedele la dichiarazione di quest’ultimo, che aveva dichiarato un reddito nettamente inferiore. L’onere di comunicare all’Amministrazione la conclusione del rapporto di lavoro spettava solamente al socio, insieme all’impugnazione dell’erroneo accertamento del Fisco.