La circolare numero 5 dello scorso 17 febbraio è stata resa pubblica dall’Agenzia delle Entrate per portare un po’ di chiarezza nell’ambito della disciplina fiscale da applicare alle cosiddette società consortili. Queste ultime, conosciute anche col nome di consorzi, possono assumere qualsiasi tipo di forma, ad eccezione di quello della società semplice, ma non si deve perseguire necessariamente lo scopo di lucro; ebbene, proprio queste associazioni possono beneficiare di una importante esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto quando sono costituite con tale tipo di funzioni, nella forma di società o di cooperative. Tra l’altro, bisogna ricordare che una circolare del 2009 della stessa amministrazione finanziaria aveva già precisato alcuni aspetti, come ad esempio il diritto alla detraibilità dell’Iva dei consorziati e dei partecipanti alla società, una agevolazione tributaria quantificata nella misura del 10%.
esenzione Iva
Le lezioni impartite da professionisti non sono esenti da Iva
L’esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto non ha ragione di esistere nel caso di docenze fornite da un professionista presso un istituto di formazione nell’ambito di corsi organizzati nello specifico da soggetti terzi; in effetti, questo tipo di esenzione fiscale è prevista esclusivamente nell’ipotesi in cui le lezioni, di tipo scolastico o universitario, vengano impartite dal soggetto a titolo personale. C’è anche da dire, comunque, che il titolo personale non è una circostanza contemplata dalla disciplina tributaria quando le prestazioni vengono a essere ricomprese nella nozione di lezioni relative all’insegnamento scolastico o universitario. Il problema in questione era sorto in seguito a un mancato esonero, ai fini dell’Iva, da parte dell’Agenzia delle Entrate tedesca, di quelle attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di formazione professionale, svolte dal socio di una società di diritto civile, il quale gestiva uno studio di consulenza tecnica (causa C-374/08): in questo caso, l’insegnamento che viene impartito è prestato dal socio stesso per conto di un’associazione di diritto privato, anche perché il soggetto si occupava essenzialmente dell’organizzazione e della gestione dei corsi di formazione professionale rivolti a studenti qualificati e titolati dal punto di vista professionale.
Agevolazione provvisoria dall’Iva per molti viaggi all’estero
Gli acquisti di aeromobili, e di beni e servizi a questi connessi possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva: tale condizione vale solamente nel caso in cui tutti questi beni sono destinati a coprire delle tratte internazionali (ovviamente la condizione deve sussistere nel periodo d’imposta antecedente l’operazione ed essere confermata nell’anno dell’acquisto). È abbastanza intuibile, poi, come in caso di mancato rispetto da parte della compagnia aerea della condizione appena citata e dell’impossibilità di portare una reale dimostrazione che sono stati effettuati prevalentemente trasporti a livello internazionale, il beneficio venga a decadere e si andrà allora ad emettere fattura con addebito dell’imposta oppure una nota di variazione in aumento. Tutte queste disposizioni sono rinvenibili nella risoluzione 126/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale, tra l’altro, ha anche spiegato cosa intende per “prevalenza”: sostanzialmente, vengono confrontati su base annua i corrispettivi legati ai due tipi di voli, quelli nazionali e quelli internazionali, e il prevalere appunto dei secondi sui primi comporta la fruizione del beneficio.