Findomestic: in aumento gli scontrini fiscali

 Magari ci sarà qualcuno che comincerà a storcere il naso, ma in base agli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Findomestic, la ricezione spontanea degli scontrini fiscali presso gli esercizi commerciali e i negozi sarebbe aumentata: l’incremento in questione è pari a cinque punti percentuali, con l’indagine in questione che ha coinvolto un campione di italiani sottoposti a interviste. Il confronto con lo scorso mese di gennaio, dunque, ha dato luogo a questo cambiamento incoraggiante, tanto è vero che la percentuale di coloro che affermano di ottenere sempre lo scontrino è salita dal 34 al 39%.

Le principali scadenze di giugno dell’Iva

 Vi sono almeno tre scadenze nel mese di giugno appena cominciato che vale la pena approfondire e che si riferiscono all’Imposta sul Valore Aggiunto: le prime due si riferiscono alla giornata del 15 giugno prossimo. Che cosa devono ricordare esattamente i contribuenti? Tra due settimane esatte scadrà l’ultimo termine utile che la nostra amministrazione finanziaria ha messo a disposizione per le annotazioni in un unico documento riepilogativo di tutte quelle fatture che vantano un ammontare complessivo più basso di trecento euro. Ovviamente, queste operazioni sono quelle compiute nel corso del mese di maggio.

Il rimborso iva e la tassa sui rifiuti

 La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 ha finalmente chiarito la natura giuridica della Tariffa di igiene ambientale (Tia), affermandone il carattere tributario e pertanto la non assoggettabilità all’Iva del 10%. In seguito alla sentenza è così sorto il diritto, per il cittadino, al rimborso delle somme indebitamente pagate (limitato alle fatture degli ultimi 10 anni).

Se negli anni scorsi quindi il vostro Comune vi ha fatto pagare l’Iva sulla tasssa rifiuti (Tarsu o Tia), innanzitutto controllate subito sulle fatture: se il vostro Comune ha incassato l’Iva sulla tassa rifiuti, chiedete il rimborso spedendo una raccomandata con le copie delle fatture che riportano l’Iva e con una domanda di restituzione, citando la sentenza di cui sopra.

Iva dichiarata ma non pagata: sanzioni

 L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi entrata in vigore l’ 1/1/73 e applicata da tutti i paesi della Comunità Economica Europea. Si tratta di un’imposta che colpisce soltanto il valore aggiunto ossia la differenza tra i ricavi conseguiti dalla vendita del bene o dalla prestazione del servizio ed il costo sostenuto per lo stesso bene o servizio. Quando un’operazione é quindi assoggettata ad Iva? Vi sono tre presupposti la cui sussistenza porta un’operazione ad essere assoggettata ad Iva:

1. presupposto oggettivo: l’oggetto dell’operazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi rientrante tra quelle previste dalla normativa;
2. presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Ecco perchè una vendita effettuata tra privati non é assoggettata ad Iva;
3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all’ interno dello stato.

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Iva: necessario documento originale per detraibilità

 L’onere dell’IVA viene di fatto sostenuto dai consumatori in quanto essa é compresa nel prezzo dei beni e dei servizi che sono ad essa soggetti. Nel ciclo produttivo commerciale , tuttavia, l’IVA viene anticipata dai soggetti passivi di diritto dell’imposta che sono le imprese, le società, gli enti, gli esercenti arti e professioni contraddistinti da una partita IVA che è una sequenza di 11 numeri che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini impositivi. Il numero é composto dalla sigla della Nazione di appartenenza (IT per Italia) e da una sequenza alfanumerica o numerica, variabile da nazione a nazione.

Con Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4502, la Corte di Cassazione ha stabilito che, al fine di poter dedurre i costi, non basta avere una fotocopia della fattura ma deve essere conservato in azienda anche l’originale o il fax (originale) del documento:

Le fotocopie dei documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. Specialmente se non sono allegate le ragioni che giustificano la mancata esibizione degli originali.