Il regime dei contribuenti minimi è stato ideato dal legislatore per rendere ancora più semplice la vita fiscale di coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni: l’accesso è previsto per coloro che in un anno solare hanno realizzato ricavi non superiori ai 30.000 euro e consente l’esonero da alcuni adempimenti, quali quello dell’Iva e dell’Irap. La risoluzione 27/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa ha fatto tornare d’attualità proprio questo argomento, precisando come l’esclusione da questo specifico regime tributario non abbia alcuna ragione di esistere nel caso di un reddito di partecipazione diverso da quello d’impresa e autonomo. Il documento si è reso necessario soprattutto a seguito di una vicenda che aveva visto coinvolto un contribuente, socio di una società semplice, il quale era intenzionato ad accedere al novero in questione per la propria attività di consulenza.
Finanziaria 2008
Canone Rai: ancora cinque giorni per l’esonero degli over 75
Sono rimasti ormai pochissimi giorni per usufruire dell’agevolazione che viene concessa agli abbonati della Rai di età superiore ai settantacinque anni in merito al pagamento del relativo canone televisivo: il 30 novembre sarà infatti l’ultimo giorno disponibile per l’accesso al beneficio in questione, il quale può essere conseguito soltanto a fronte del possesso di alcuni requisiti specifici. Si tratta di un’esenzione piuttosto importante, visto che è stata introdotta appositamente dalla legge Finanziaria del 2008 per venire incontro a quei contribuenti che dispongono di somme economiche limitate. La scadenza citata poc’anzi si riferisce al secondo semestre di quest’anno e a quei soggetti che ancora non hanno provveduto al versamento delle annualità del 2008, 2009 e 2010 (è una vera e propria istanza).
Canone Rai, gli over 75 più poveri possono ottenere il rimborso
Il canone della Rai è tradizionalmente una delle tasse meno preferite dai contribuenti italiani, sia per i suoi continui rincari annuali, sia per una corrispondente scarsa qualità dei servizi offerti, così come viene lamentato da più parti: ma finalmente, grazie all’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate (si tratta della 46/E pubblicata proprio nel corso della giornata di ieri), qualche soggetto potrà beneficiare di una abolizione fiscale in questo senso e anche di un rimborso per gli anni passati. Volendo essere più precisi, si deve dire che il Fisco è venuto in soccorso dei contribuenti che hanno più di 75 anni di età e che vantano i redditi più bassi, i quali potranno ottenere la restituzione delle somme pagate nel triennio 2008-2010 seguendo delle specifiche regole. La possibilità esiste comunque già da qualche tempo, vale a dire dal momento in cui venne introdotta la Legge Finanziaria per il 2008.
Credito di imposta: nuovi codici tributo per il cinema
Con una risoluzione, la numero 85/E pubblicata nella giornata di ieri, mercoledì 18 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il debutto di tre codici tributo affinché i beneficiari possano fruire del credito d’imposta; il bonus fiscale, in particolare, è a favore dell’industria del cinema in virtù dell’istituzione dei codici tributo “6826”, “6827” e “6828” per le imprese interessate. I bonus, in particolare, sono stati introdotti con la Legge numero 244 del 2007, ovverosia la “Finanziaria 2008”, e per la loro fruizione le imprese del settore interessate dovranno indicare il credito di imposta nel modello F24, ed in particolare nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna dove c’è scritto “Importi a credito compensati”. Il codice tributo per il credito di imposta legato agli apporti in denaro a beneficio della produzione di opere cinematografiche è “6826”; “6827” è il codice tributo per la fruizione del credito di imposta per i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione cinematografica; “6828” è invece il codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta per i costi che l’impresa cinematografica sostiene al fine di digitalizzare le sale.
Rateizzazioni ingenti: pronto il codice per l’individuazione
Le rateizzazioni che si riferiscono a quelle somme che devono essere pagate per i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi sono consentite ormai dal momento dell’introduzione della legge Finanziaria del 2008; in particolare, occorre ricordare che si tratta di pagamenti piuttosto ingenti, dato che queste stesse somme devono superare la soglia dei 50.000 euro. Solamente in quest’ultima ipotesi, infatti, i contribuenti avranno l’obbligo di garantire quanto è dovuto in termini di denaro, senza escludere comunque la sanzione pecuniaria. La rateizzazione in questione può essere effettuata in diversi modi dai soggetti che sono interessati: anzitutto, si può porre in essere una polizza fideiussoria, vale a dire quella che non realizza la consegna immediata di una somma al creditore, ma anche la fideiussione bancaria o l’autorizzazione dell’ufficio all’accensione di un’ipoteca volontaria su un immobile sono delle opzioni possibili in questo senso.
Cinema: nuove disposizioni del Mibac per gli incentivi fiscali
Sono due i decreti del Mibac (il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) che hanno chiarito alcuni aspetti fiscali relativi al cinema italiano: per la precisione, questi due testi normativi hanno messo in luce le istruzioni del dicastero circa il bonus per gli investimenti da destinare alla proiezione digitale e alle attività di produzione e distribuzione delle opere cinematografiche. Tra l’altro, già nella Finanziaria del 2008 erano contenute alcune disposizioni in questo senso. Il primo decreto è quello che si riferisce all’agevolazione tributaria di cui possono usufruire le imprese cinematografiche che sono soggette a tassazione in Italia; in questo specifico caso, il credito d’imposta è pari al 30% degli investimenti totali per le varie apparecchiature e la formazione del personale. Il credito viene però concesso solamente se i lavori che vengono portati a termine riguardano opere di interesse culturale, film realizzati con poche risorse finanziarie e lungometraggi stranieri.
Opzione Irap: le regole per imprese e società di persone
Scade proprio nella giornata di oggi il termine ultimo per l’opzione ai fini Irap: si tratta, per la precisione, della scadenza irrevocabile relativa a tre periodi d’imposta, terminata la quale essa si intende rinnovata in maniera tacita. L’opzione in questione può essere esercitata dalle società di persone e dalle imprese individuali che rientrano nell’ambito applicativo del decreto 446 del 1997 e che si trovano in regime di contabilità ordinaria. La preferenza per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap deve essere necessariamente trasmessa attraverso la modalità telematica, utilizzando l’apposito modello che è disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’opportunità, messa a disposizione dalla Finanziaria 2008, consente di “sfuggire” alle normali regole, a patto però che si tratti di soggetti in contabilità ordinaria: la comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per cui si vuole esercitare l’opzione.
Familiari a carico: ancora quattro giorni per l’avviso Inpdap
Il prossimo 13 novembre rappresenterà il termine ultimo per i dipendenti pubblici a riposo per presentare la dichiarazione 2009: si tratta infatti di una possibilità offerta dalla Finanziaria 2008, la quale ha stabilito per questa categoria di soggetti delle detrazioni d’imposta, a patto che siano state indicate le condizioni di spettanza nell’apposita dichiarazione. La proroga in questione è stata decisa dall’Istituto di Previdenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione (Inpdap): la presentazione del documento si riferisce alle detrazioni fiscali a cui si ha diritto per i familiari a carico per il 2009. Il precedente termine era stato fissato per il 15 aprile, ma lo spostamento della data è stato provocato dal fatto che l’ente non ha ancora provveduto a iniziare alcun recupero. A chi spettano queste detrazioni? Il soggetto richiedente è il pensionato che ha familiari a carico con un reddito complessivo annuo non superiore ai 2.840,51 euro; se il limite viene superato nel corso dell’anno, allora il pensionato perde il suo diritto per l’intero periodo. Per familiari, in questo caso, si intende il coniuge, i figli, i nipoti in linea retta, i genitori, i figli adottivi, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle.
Ecco i principi alla base della ritenuta degli utili delle società non residenti
La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate ha messo in luce alcuni chiarimenti riguardanti le modifiche normative che la Finanziaria 2008 ha apportato al regime fiscale dei dividendi in uscita: il chiarimento più importante si riferisce ai dividendi corrisposti a società ed enti residenti nell’Ue, per i quali non vige alcuna presunzione in base a cui gli utili distribuiti si considerano formati in via prioritaria entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. L’intento della legge finanziaria era principalmente quello di portare degli adeguamenti al regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita in conformità a quanto dispongono i principi proprio dell’Unione Europea. In particolare, si è provveduto ad eguagliare il carico tributario che grava sui dividendi corrisposti ai soggetti che risiedono all’interno dell’Ue a quello che invece è corrisposto per gli utili a soggetti residenti. La ritenuta deve essere applicata su dividendi e strumenti considerati simili alle azioni dal punto di vista fiscale, ma anche su proventi da contratti di associazione in partecipazione.