Meno di due settimane alla scadenza per il bollo degli assegni circolari

 Con la fine del mese di gennaio, bisogna cominciare a fare i conti con le prime scadenze di quello di febbraio che comincerà domani: in particolare, sono rimasti undici giorni esatti a disposizione per rispettare il termine ultimo fissato dalla nostra amministrazione finanziaria per il versamento dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari. Volendo essere ancora più precisi, il pagamento tributario in questione si riferisce agli assegni che sono risultati in circolazione alla fine del quarto trimestre dello scorso anno, l’ultimo del 2012 (il periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre).

L’imposta di bollo sulle relazioni tecniche

 I periti sono soliti compilare delle relazioni tecniche piuttosto approfondite: questi documenti sono soggetti, come previsto espressamente dalla legge, all’imposta di bollo, ma cosa succede quanto si tratta di atti che vanno a rappresentare degli allegati, oltre che una parte integrante di altri atti che sono soggetti a tale tributo fin dall’origine? Quando si ha a che fare con atti o documenti che costituiscono degli allegati alle relazioni in questione, bisogna fare riferimento a quanto previsto dal Dpr 642 del 1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”).

Imposta bollo titoli: Webank la azzera con una promo

 La manovra finanziaria triennale di correzione dei conti pubblici, che è stata approvata dieci giorni fa, introduce per i patrimoni investiti sopra i 50 mila euro un inasprimento della tassazione sul bollo per il deposito titoli. Trattasi di una misura che inesorabilmente inciderà sulle scelte di investimento degli italiani, ma anche sull’apertura di conti correnti con il collegamento di un deposito titoli. Alcune banche in Italia stanno però già programmando delle promozioni ad hoc per permettere ai clienti, nel rispetto di opportune condizioni, di non pagare questa tassa sul risparmio, ad esempio, investito in azioni e/o Bot ed obbligazioni societarie. E’ il caso di Webank, Banca online del Gruppo Bipiemme, che ha lanciato una promozione grazie alla quale è possibile non pagare il bollo titoli, in quanto viene rimborsato, per il secondo semestre del 2011 e per tutto il biennio 2012-2013.

Imposte bollo deposito titoli: mani nelle tasche degli italiani

 Con l’inasprimento dell’imposta di bollo sul deposito titoli, varato con la manovra triennale di correzione dei conti pubblici, lo Stato non solo mette le mani, ma anche i piedi nelle tasche degli italiani. E’ questa la presa dura di posizione dell’Adubef e della Federconsumatori, per conto dei rispettivi presidenti, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, riguardo ad una misura che praticamente va ad azzerare i guadagni che da un deposito titoli possono ottenere quei piccoli risparmiatori che hanno piccoli patrimoni in Buoni Ordinari del Tesoro (Bot), Buoni del Tesoro Poliennali (Btp), e/o Certificati di Credito del Tesoro (Cct), quelli entro i 10 mila euro per intenderci. Secondo le due Associazioni dei Consumatori l’aumento spropositato dell’imposta di bollo sul deposito titoli tende la mano, avvantaggia tanto per capirci, il settore del risparmio gestito, con i Fondi comuni di investimento, e quindi le banche, e quello dei conti deposito.

Fatture mediche: la detraibilità è limitata per l’imposta di bollo

 Le fatture e le ricevute che i contribuenti ricevono da un professionista comportano la detrazione delle spese per l’imposta di bollo: questa eventualità fiscale è comunque possibile solamente nel caso in cui il soggetto ricevente ha effettuato il versamento, sia per inadempienza del professionista che per un accordo tra le due parti in questione. Se invece la casistica rientra al di fuori di queste due ipotesi, allora non si può applicare alcun tipo di detrazione. Tale disposizione era contenuta in una risoluzione dello scorso anno da parte dell’Agenzia delle Entrate (444/E del 18 novembre 2009), la quale ha appunto chiarito il trattamento fiscale che spetta all’imposta da bollo che si riferisce alla fatture delle visite mediche. Come ha sottolineato l’amministrazione finanziaria, il tributo che stiamo esaminando deve essere pagato in relazione alle fatture, alle note, ai conti e a documenti simili che comportano degli addebitamenti o degli accreditamenti, anche quelli che vengono consegnati mediante l’apporto di un soggetto terzo.

 

Albo artigiani: niente bollo per la Comunicazione Unica

 La risoluzione 24/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha chiarito alcuni aspetti fiscali relativi al mondo dell’artigianato: in particolare, sono state messe in luce le modalità di applicazione del bollo sulla cosiddetta Comunicazione Unica. Il modello tributario ComUnica, infatti, prevede il bollo solamente in relazione alla presentazione al registro delle imprese, mentre tale operazione non deve essere effettuata sulle pratiche successive, vale a dire quelle che sono volte all’ottenimento dell’iscrizione all’albo degli artigiani. La pubblicazione del documento già citato in precedenza si è resa necessaria a seguito di uno specifico interpello della Regione Marche. Le conclusioni della risoluzione fiscale sono la diretta conseguenza della lettura del Dpr 642 del 1972, in base al quale l’imposta viene scontata dalle domande, dagli atti e dalle denunce che vengono presentate in via telematica o tramite il supporto informatico. Tra l’altro, altre importanti precisazioni in merito si possono rinvenire nella norma istitutiva della Comunicazione Unica: in effetti, l’articolo 9 prevede che l’imposta di bollo venga fissata in 17,50 euro per quel che concerne le ditte individuali rispetto ai precedenti 42 euro. Dunque, occorre fare dei chiarimenti precisi.

 

Imposta di bollo per il soggiorno dei familiari extra Ue

 La carta di soggiorno viene a scontare l’imposta di bollo nel caso in cui il rilascio deve essere effettuato a familiari di un cittadino dell’Unione Europea, che però che non hanno la cittadinanza di uno stato membro: in sintesi, è questo il contenuto della risoluzione 250/E, documento pubblicato nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate. La risoluzione, per l’appunto, si apre con una precisa introduzione, la quale ricorda che è imprescindibile il diritto dei cittadini dell’Ue e dei loro familiari di mantenere la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri; tra l’altro, ulteriori precisazioni in questo senso arrivano dal Decreto legislativo 30 del 2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”).

 

Tasse universitarie: si possono pagare anche col prestito d’onore

 A Palermo, in scia ad un accordo stipulato tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ateneo della città, scatteranno a campione i controlli riguardo alle autocertificazioni presentate dagli studenti universitari per fruire dei benefici legati, ad esempio, alla riduzione dell’ammontare di tasse da pagare per l’iscrizione. Ma l’Università di Palermo, oltre a contrastare i fenomeni di evasione contributiva, punta anche a premiare gli studenti più meritevoli appartenenti a basse fasce di reddito; non a caso, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha deliberato la stipula con un istituto di credito di un accordo finalizzato a permettere agli studenti meritevoli di accedere ai prestiti d’onore. Nel dettaglio, il prestito d’onore potrà essere concesso sia con la finalità di poter pagare le tasse universitarie, sia di poter coprire le spese derivanti dalla mobilità degli studenti universitari all’estero sia per i progetti Erasmus, sia per il dottorato.

Certificati di residenza: niente imposta di bollo per gli elettori comunitari

 Nel trattato istitutivo della Cee vengono enunciati due principi fondamentali: uno riguarda l’assoluto divieto di discriminazioni in base alla nazionalità; l’altro riguarda la libertà di soggiornare e circolare liberamente nel territorio della Comunità Europea. In applicazione dei due principi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 181 di ieri, 10 luglio 2009, ha fatto presente come per gli elettori comunitari i certificati di residenza, richiesti al fine di esercitare il diritto di voto all’estero, siano esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo. In base ai due principi citati, quindi, il documento di prassi prevede l’agevolazione relativa all’esenzione dall’imposta di bollo di tutti i documenti e gli atti emessi, ai fini di esercitare il diritto di voto, sia nei confronti degli elettori italiani, sia nei confronti di quelli che risultano essere originari di un qualsiasi Stato appartenente all’Unione Europea.

Imposta di bollo leggera per gli atti da depositare al Genio Civile

 Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare il deposito presso il Genio Civile di documenti uniti ad atti ad esso destinati. Per atti e allegati di questo tipo, come precisa la risoluzione 139/E, sono in vigore due diversi tipi di bollo: per la precisione, viene applicata un’imposta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio relativo a relazioni ultimate, mentre per quel che riguarda i documenti a corredo, vige un’imposta di 1 euro per esemplare e solamente in caso d’uso. L’intervento dell’Agenzia si era reso necessario a seguito della richiesta di una Giunta regionale circa la possibilità di pagare l’imposta di bollo solo sulla relazione ultimata, senza andare a considerare gli altri allegati. Le motivazioni di questo forte interesse da parte della Giunta erano soprattutto dettate dal fatto che gli adempimenti da effettuare per relazioni e documenti allegati raggiungono molto spesso degli importi non indifferenti.

 

Niente bollo per i versamenti in c/c a favore dei Vigili del fuoco

 È molto interessante la precisazione inclusa nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 133/E, pubblicata proprio nella giornata di ieri: il documento ha infatti previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per quanto riguarda le ricevute dei pagamenti che sono stati erogati per mezzo di un conto corrente postale a favore dei Vigili del fuoco. Dunque, la reale effettività dell’esenzione va ad operare solamente nel caso di corresponsione tramite bollettino. La risoluzione dell’Agenzia ha introdotto questa precisazione a seguito della richiesta da parte degli stessi Vigili del fuoco, il cui dipartimento aveva chiesto di conoscere se le ricevute dei versamenti per mezzo di un conto corrente postale dovessero essere sottoposte all’imposta di bollo nel caso di un pagamento superiore ai 77,47 euro. Appunto, l’Agenzia delle Entrate ha voluto sgombrare ogni ombra di dubbio, chiarendo che il bollo, in questo caso, non è mai dovuto, in quanto si tratta di una casistica rientrante nelle eccezioni introdotte dal D.P.R. 642/1972 che disciplina proprio questo tributo.

 

Contribuente minimo: regime e fattura

 La finanziaria 2008 ha introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi. Innanzitutto occorre chiarire chi sono costoro per poi capire se si possa applicare o meno il regime del contribuente minimo. Il contribuente minimo é la persona fisica che:

– esercita attività di impresa, arte o professione che nell’anno solare precedente ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro;
– non ha effettuato cessioni all’esportazione, o operazioni assimilate ;
– non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
– non ha acquistato, nei tre anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.