La circolare numero 50 diffusa pochi giorni fa dall’Inps ha avuto come oggetto specifico l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (vedi anche Capitali oltrefrontiera, accordo Italia-Svizzera). L’accordo bilaterale tra Roma e Berna è stato prorogato di sette anni nel 2002, poi si è deciso di non proseguire oltre. Ecco perché dal 2009 sono stati applicati alla nazione elvetica i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, con norme molto specifiche sulla disoccupazione dei frontalieri.
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Durata dell’indennità di disoccupazione
Prima di comprendere quanto dura effettivamente l’indennità di disoccupazione nel nostro paese, bisogna capire a chi spetta e a chi no: anzitutto c’è da dire che essa spetta a quei lavoratori che si sono assicurati contro lo stato di disoccupazione involontaria e che hanno dovuto concludere il loro rapporto di lavoro a causa di motivi che non si possono ricollegare alla loro stessa volontà. Gli esempi classici sono diversi, ma si possono citare, tra gli altri, quelli dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato, gli extracomunitari con un permesso di soggiorno di tipo non stagionale e i licenziati dopo un periodo di lavoro effettuato con il contratto di inserimento.
Nuovo messaggio dell’Inps sul flusso Uniemens
Il messaggio numero 966 dell’Inps ha avuto come oggetto specifico l’indennità di disoccupazione relativa a quei soggetti che sono in possesso di requisiti ridotti: in particolare, l’ente previdenziale ha fatto riferimento al rilascio della nuova funzione di prelievo automatico dei dati provenienti dal flusso Uniemens. L’obiettivo della procedura in questione è soprattutto quello di ridurre i tempi di lavorazione, contribuendo quindi a rendere più uniformi i vari comportamenti che vi sono a livello nazionale. Il prelievo automatico viene posto in essere in merito alle giornate di lavoro effettive, con lo stesso sistema Uniemens che viene adeguato allo scopo: tra l’altro, il flusso a cui si sta facendo riferimento viene presentato solitamente dalle imprese non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Inps: precisate le istruzioni per le prestazioni in agricoltura
A partire dalla giornata di oggi i contribuenti che svolgono un’attività agricola avranno senza dubbio le idee più chiare, almeno per quel che riguarda l’ambito previdenziale: in effetti, in base a quanto disposto dal messaggio 13212 dell’Inps, deve essere assegnata una disoccupazione di tipo totale a tutti coloro che hanno svolto un lavoro accessorio che non supera il limite dei 3.000 euro. In pratica, sono state delineate con chiarezza le principali disposizioni relative proprio ai disoccupati del settore agricolo e, nello specifico, alle prestazioni che vengono portate a compimento dai soggetti iscritti all’Istituto. Il compenso dunque deve ammontare a 3.000 euro netti e si deve trattare anche di lavoro di tipo occasionale; nell’ipotesi in cui, invece, il limite venga sforato, allora si provvede alla riduzione progressiva dei giorni che devono essere sottoposti a indennizzo.