In materia di detrazioni per riqualificazione energetica lo sconto fiscale fruibile deve essere “unico”; a spiegarlo con una risoluzione ad hoc, la numero 3/E, è stata in data odierna l’Agenzia delle Entrate, la quale ha in particolare precisato come il contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica non possa avvalersi del cumulo degli incentivi fiscali sfruttando a livello nazionale la detrazione al 55% sulle spese sostenute ed ammissibili, e poi sfruttare anche l’eventuale presenza di incentivi della stessa natura messi a punto dagli Enti Locali, dalle Regioni o dalla Comunità Europea. Nessun “raddoppio” dello sconto, quindi, attraverso il cumulo di incentivi della stessa natura; questo significa, in accordo con quanto messo in evidenza proprio dall’Agenzia delle Entrate con una nota, che un contribuente, a far data dall’1 gennaio 2009, che sostiene spese per la riqualificazione energetica, deve scegliere se optare per la fruizione dell’agevolazione fiscale/detrazione al 55%, oppure su altri incentivi presenti a livello comunale, regionale o comunitario.
installazione pannelli solari
Bonus energia: scattato l’invio dei dati per lavori pluriennali
Ha preso il via, a partire da ieri, la comunicazione obbligatoria dei dati fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il normale periodo d’imposta: è dunque possibile provvedere alla trasmissione dei dati riguardanti i lavori, i quali danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 55%, avviati nello scorso anno e che non sono stati portati a termine entro la data del 31 dicembre 2009. L’adempimento in questione è previsto, per essere più precisi, nell’articolo 29 del Decreto legge 185 del 2008 (il cosiddetto “decreto anticrisi”) e consente il monitoraggio costante dell’onere a carico del bilancio dell’Erario che deriva dall’agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; inoltre, la comunicazione è relativa anche agli interventi sugli involucri degli edifici, all’installazione dei pannelli solari e alla sostituzione degli impianti che provvedono alla climatizzazione invernale.
Bonus energia: le comunicazioni dei lavori passano dal Web
I contribuenti, al fine di poter fruire del “bonus energia“, devono inviare via Web le comunicazioni dei lavori che sono stati realizzati se questi risultano essere stati effettuati a cavallo con più anni di imposta. Questo dopo che, in accordo con quanto rende noto l’Agenzia delle Entrate, il Direttore ha firmato il relativo provvedimento che farà partire l’inoltro delle domande di agevolazione, via Web, a partire dal prossimo 4 gennaio 2010. Il provvedimento è visionabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ed a giorni l’Amministrazione finanziaria provvederà a predisporre online il relativo software dedicato. In particolare, le comunicazioni da inviare via Web devono riguardare gli interventi, realizzati con la finalità del risparmio energetico, su spese agevolabili relative a periodi di imposta precedenti all’anno in cui i lavori sono effettivamente terminati.
Risparmio energetico: le novità fiscali sono online
Ci sono delle importanti novità per quel che riguarda i contribuenti e i principali sconti fiscali in favore dell’ambiente: in effetti, le norme relative al 2008 e al 2009, volte a semplificare la fruizione della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica, entrano a far parte di questo importante vademecum fiscale con la guida web dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”. Le innovazioni più significative in questo senso si riferiscono alla possibilità, per quei soggetti che provvedono a installare pannelli solari in autocostruzione, di non presentare la certificazione di qualità di un laboratorio certificato, visto che è sufficiente la partecipazione a un corso specifico. È stato inoltre cancellato l’obbligo di rispetto dei requisiti minimi per i contribuenti che sostituiscono finestre e infissi. Nel caso poi gli impianti siano di potenza nominale inferiore ai 100 kw, viene eliminato anche il vincolo della certificazione di conformità alle regole dell’Unione Europea.