Fisco e contenzioso: sentenze viaggiano on line anche nel Lazio

 Anche nella Regione Lazio le sentenze possono viaggiare online. A comunicarlo nei giorni scorsi è stata la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di uno specifico protocollo d’intesa che è stato siglato con il Dipartimento delle Finanze, ed in particolare con la Direzione Generale della Giustizia tributaria, e con la Commissione tributaria regionale del Lazio; l’accordo, nello specifico, definisce, in merito alle sentenze depositate, sia i termini, sia le modalità per la trasmissione e per l’acquisizione della relativa copia informale che, quindi, può viaggiare online attraverso la posta elettronica. Le sentenze delle Commissioni tributarie che viaggeranno online sono chiaramente quelle in corrispondenza delle quali l’Agenzia delle Entrate risulta essere una delle parti coinvolte; il tutto con il chiaro vantaggio che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato potranno così acquisire una integrale ed una tempestiva conoscenza delle sentenze. Inoltre, il rafforzamento della collaborazione tra le Commissioni Tributarie ed il Fisco garantisce nella Regione Lazio risparmi sia nell’impiego del personale, sia nell’utilizzo di materiali, così come della strumentazione e delle attrezzature.

Fisco e contenzioso tributario: Campania, sentenze viaggiano on line

 Nella Regione Campania, grazie ad un apposito accordo siglato tra l’Agenzia delle Entrate e le Commissioni tributarie, le sentenze viaggiano online. A darne notizia mercoledì scorso è stata la Direzione regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come l’intesa, siglata nella giornata del 12 ottobre 2010 tra l’Amministrazione Finanziaria dello Stato e la Commissione tributaria regionale che fa capo alla Direzione Generale della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, permetta l’acquisizione delle sentenze, in copia informale, attraverso il mezzo della posta elettronica. La trasmissione delle sentenze emanate dalle Commissioni tributarie campane a favore dell’Agenzia delle Entrate avviene quindi in maniera rapida e veloce con un impatto ed una ricaduta positiva per quel che riguarda la semplificazione degli adempimenti unitamente ad un ingente risparmio in termini di materiali, strumenti e risorse umane. In questo modo, inoltre, l’Agenzia delle Entrate sia in maniera tempestiva, sia in maniera integrale, potrà subito entrare a conoscenza delle sentenze.

Istanze di interpello: le risposte del Fisco non sono impugnabili

 In materia di istanze di interpello, le risposte del Fisco non sono impugnabili. A farlo presente con una nota ufficiale è stata l’Agenzia delle Entrate dopo quanto stabilito dai giudici in sede di Commissione tributaria nella Provincia di Ancona. L’interpello, quindi, non ammette ricorso sebbene questo sia stato presentato al riguardo da una società marchigiana che aveva ricevuto dal Fisco delle risposte negative in merito alla richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative per gli anni di imposta 2006 e 2007. La sentenza dei giudici, quindi, ha in sostanza confermato quanto già l’Agenzia delle Entrate aveva rimarcato con due circolari, una del marzo 2009, e l’altra del giugno del corrente anno, in merito a tale interpretazione. In particolare, il ricorso della società marchigiana è stato respinto in virtù del fatto che la risposta ad un’istanza di interpello individua un mero parere mentre per rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale un contribuente deve far leva su un atto tale da identificare una definita e compiuta pretesa di natura tributaria.

Certificati di residenza: niente imposta di bollo per gli elettori comunitari

 Nel trattato istitutivo della Cee vengono enunciati due principi fondamentali: uno riguarda l’assoluto divieto di discriminazioni in base alla nazionalità; l’altro riguarda la libertà di soggiornare e circolare liberamente nel territorio della Comunità Europea. In applicazione dei due principi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 181 di ieri, 10 luglio 2009, ha fatto presente come per gli elettori comunitari i certificati di residenza, richiesti al fine di esercitare il diritto di voto all’estero, siano esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo. In base ai due principi citati, quindi, il documento di prassi prevede l’agevolazione relativa all’esenzione dall’imposta di bollo di tutti i documenti e gli atti emessi, ai fini di esercitare il diritto di voto, sia nei confronti degli elettori italiani, sia nei confronti di quelli che risultano essere originari di un qualsiasi Stato appartenente all’Unione Europea.