Compensazioni Iva: al via le nuove disposizioni

 E’ quella del 16 marzo 2010 la prima data utile per poter effettuare le operazioni di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) cosiddette “oltre soglia”, ovverosia per crediti di imposta che, riferiti all’anno 2009, superano il livello dei diecimila euro. A farlo presente  l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare che l’operazione è possibile solo a patto d’aver presentato, entro lo scorso 28 febbraio 2010, la dichiarazione annuale Iva. In scia all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di compensazione Iva “oltre soglia”, l’Agenzia delle Entrate in data odierna, martedì 9 marzo 2010, ha incontrato le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali con l’obiettivo di illustrare le relative modalità operative e, quindi, facilitare l’applicazione delle nuove disposizioni che, lo ricordiamo, sono state messe a punto all’interno del cosiddetto Decreto anticrisi varato dal Governo nei mesi scorsi.

Comunicazione dati IVA: sanzioni per omessa presentazione

 Scade lunedì prossimo 1 marzo 2010, il termine ultimo per la comunicazione dei dati IVA a valere sull’imposta sul valore aggiunto del 2009; di norma, il termine è quello dell’ultimo giorno di febbraio, ma cadendo il 28 di domenica quest’anno, il termine slitta d conseguenza al primo giorno lavorativo utile successivo. Non tutti i contribuenti assoggettati ad IVA devono però adempiere a questa scadenza: in particolare, sono escluse, tra l’altro, tutte quelle persone fisiche che si avvalgono del cosiddetto “regime dei minimi”, ma anche tutte quelle persone fisiche che, pur essendo tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, hanno però conseguito lo scorso anno un volume d’affari (l’imponibile) non superiore al livello dei 25 mila euro; l’esonero della comunicazione dati sull’imposta sul valore aggiunto vale anche per chi, in forma autonoma, presenta la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio 2010. Per quanto riguarda le modalità per la comunicazione dei dati IVA, questo può avvenire o direttamente a cura del contribuente, oppure attraverso un intermediario abilitato.

Modello Cud 2010: consegna a lavoratori e pensionati entro l’1 marzo

 Il modello Cud 2010, da parte dei sostituti di imposta, deve essere consegnato ai pensionati ed ai lavoratori dipendenti entro la data dell’1 marzo 2010. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate nel mettere in evidenza come la data “classica” sia quella del 28 febbraio; pur tuttavia, siccome il 28 febbraio 2010 cade di domenica, allora la data ultima per la consegna del modello Cud 2010 slitta al primo giorno lavorativo utile, ovverosia proprio all’1 marzo del 2010. Il modello Cud è la certificazione unica relativa ai redditi del lavoratore e del pensionato ed alle ritenute che, a titolo di acconto, il sostituto d’imposta ha provveduto ad effettuare così come prevedono gli obblighi di Legge. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ricorda altresì come il sostituto d’imposta sia obbligato al rilascio del modello Cud sempre entro il 1 marzo del 2010 e comunque entro un termine massimo di dodici giorni dalla richiesta da parte del lavoratore.

Dichiarazione Iva 2010: modello semplificato per quattro milioni di contribuenti

 I modelli fiscali Cud 2010, 730/2010, 770/2010 e Iva 2010 sono già pronti online da scaricare, assieme alle istruzioni, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. A darne notizia è proprio l’Amministrazione finanziaria nel rimarcare in particolare come quest’anno, in accordo con quanto reso noto nelle scorse settimane, debutti il nuovo modello Iva 2010 “mini“, ovverosia quello semplificato che a livello fiscale garantirà vita facile e semplificata a ben quattro milioni di contribuenti. I modelli sopra citati, pronti nella loro versione definitiva, dopo che nelle scorse settimane erano state pubblicate le corrispondenti bozze, potranno così essere utilizzati entro le scadenze previste per le dichiarazioni dei datori di lavoro, dei pensionati, professionisti e lavoratori dipendenti e assimilati.

Dichiarazione Iva: si può presentare sganciata da Unico

 L’obbligo relativo alla dichiarazione Iva all’interno del modello Unico resta valido solamente per quei contribuenti che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) presentano un saldo a debito, mentre per chi vanta dei crediti Iva può “affrettare” i tempi e presentare l’istanza sganciata dal modello di dichiarazione unificata. A farlo presente è stata l’Agenzia delle Entrate che in merito alle procedure per la compensazione Iva sta provvedendo a mettere a punto una circolare operativa finalizzata a sciogliere ogni dubbio. In particolare, sulla dichiarazione Iva i contribuenti possono letteralmente giocare d’anticipo presentando l’istanza sganciata da Unico nel periodo dall’1 febbraio al 30 settembre con la finalità o di chiedere il rimborso dell’imposta, oppure di portare le somme a credito in compensazione.

Modello Iva 2010: ecco quello base

 In materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle Entrate in data odierna ha reso noto che la modulistica ai fini IVA ha un nuovo modello aggiuntivo, il modello Iva 2010 base, un modello semplificato che, in particolare, può essere utilizzato, sotto opportune condizioni, in alternativa al modello di dichiarazione Iva 2010 ordinario, ed in allegato al modello Unico 2010. Il Modello Iva 2010 base contiene infatti solamente i quadri che interessano al contribuente, ovverosia a quello che in qualità di persona fisica o soggetto diverso, non ha effettuato nel 2009 operazioni con Paesi esteri, non ha partecipato ad operazioni di natura straordinaria ed ha provveduto a determinare l’imposta sul valore aggiunto dovuta e quella ammessa per la detrazione sulla base delle vigenti regole generali.

Contribuenti partita Iva: modello dati comunicazione annuale

 Entro il mese di febbraio, con alcune eccezioni, i titolari di partita IVA devono presentare il modello relativo alla comunicazione annuale dei dati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate che al riguardo, proprio in data odierna, 12 gennaio 2010, ha reso noto che è stato pubblicata online, sul sito Internet, la bozza con le novità relative al modello e con le relative istruzioni. In particolare, nella struttura del modello, sono stati inseriti nuovi campi per quel che riguarda le operazioni attive e quelle passive legate all’acquisto o alla cessione di beni strumentali. Per quanto riguarda invece le istruzioni, allo stesso modo visionabili e scaricabili dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono state effettuate delle integrazioni, tra cui l’inserimento, tra i soggetti esonerati, di tutti quei contribuenti che presentano entro il mese di febbraio la dichiarazione annuale IVA.

Modelli fiscali 2010: ecco quelli con “Comunicazione Unica”

 Prosegue a pieno ritmo da parte dell’Agenzia delle Entrate la pubblicazione online dei nuovi modelli di dichiarazione che dovranno essere utilizzati il prossimo anno; al riguardo, proprio in data odierna, 30 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a seguito della firma del relativo provvedimento da parte del Direttore, sono disponibili, con le relative istruzioni, i modelli anagrafici AA7/10 e AA9/10 che l’anno prossimo dovranno essere utilizzati per l’inizio o la cessazione dell’attività unitamente alla variazione dei dati, il tutto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Una delle principali novità dei modelli è quella relativa alla  “Comunicazione Unica”, modalità di presentazione che rimane facoltativa fino al 31 marzo 2010, ma che poi diventerà obbligatoria a partire dall’1 aprile 2010.

Crediti fiscali: novità per le compensazioni Iva più “sostanziose”

 Sui crediti fiscali, ed in particolare sulle operazioni di compensazione fiscale relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre la quota dei diecimila euro, scatta ufficialmente la “stretta“; nella giornata di ieri, 22 dicembre 2009, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha infatti firmato il relativo provvedimento mediante cui i crediti IVA più “sostanziosi” da portare in compensazione dovranno viaggiare solo ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovverosia Fisconline o Entratel, e non attraverso altre vie telematiche come ad esempio l’home banking avvalendosi dei servizi offerti al riguardo dalle Poste o dagli istituti di credito. Resta invariata, in ogni caso, la possibilità di trasmettere l’F24 tramite Entratel o Fisconline o a cura del contribuente direttamente interessato alla compensazione, oppure da parte ed a cura di un intermediario provvisto della necessaria abilitazione.

Acconto IVA: scadenza prorogata al 28 dicembre 2009

 Ogni anno, in corrispondenza del 27 dicembre, scade il termine per il pagamento dell’acconto sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente al quarto trimestre fiscale se si è dei contribuenti “trimestrali”, oppure quella relativa al mese di dicembre nel caso dei contribuenti che versano l’IVA ogni mese, entro il 16, sulle operazioni del mese precedente. Ebbene, visto che quest’anno il 27 dicembre cade di domenica, il termine slitta di un giorno; a comunicarlo in via ufficiale è l’Agenzia delle Entrate, ragion per cui il giorno ultimo per il versamento dell’acconto IVA è quello del 28 dicembre del 2009. L’acconto IVA si paga come al solito con il modello F24 ed utilizzando uno dei seguenti codici tributo: “6035” per i contribuenti che effettuano i versamenti IVA con cadenza trimestrale, ed il “6013” per i contribuenti IVA mensili.

Evasione fiscale: Emilia-Romagna, nuova “stretta” sulle compensazioni indebite

 Continua a tutto campo e da tutti i fronti l’attività di contrasto del Fisco all’evasione ed all’elusione fiscale. Dopo i recenti “blitz” presso le filiali di banche estere presenti nel nostro Paese, e dopo aver annunciato una raffica di controlli, finalizzati all’accertamento, su chi quest’anno non ha pagato le tasse rispetto agli anni scorsi, o ha pagato importi “sospetti” in quanto troppo bassi, sul territorio regionale continua la caccia, mirata, a chi evade le tasse nascondendo al Fisco proprietà immobiliari e macchine di lusso nonostante un reddito nella media, ovverosia sul livello dei 20 mila euro l’anno. Ebbene, in Emilia Romagna negli ultimi giorni c’è stata una nuova “stretta”, stavolta sulle compensazioni indebite, che ha portato nei settori del manifatturiero e dell’edilizia a scovare ben 13 milioni di euro di compensazioni fiscali “fittizie” su un totale di quindici soggetti.

Pressione fiscale e crisi: liberi professionisti in affanno

 Quello che sta per chiudersi in Italia sarà un anno orribile per i liberi professionisti, i quali più di tutti, al pari delle piccole imprese e micro imprese, hanno risentito degli effetti nefasti della crisi finanziaria ed economica. Non a caso, Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, in base a delle rilevazioni effettuate dallo Sportello del Contribuente, ha denunciato come con la pessima congiuntura abbiano chiuso il 14% degli studi professionali, ovverosia la bellezza di 300 mila attività gestite dai liberi professionisti: dai giornalisti ai veterinari e passando per i medici, i biologi, i dottori commercialisti, i sociologi e gli avvocati. D’altronde la crisi, oltre ad aver innescato una stretta creditizia come non si vedeva da decenni, ha causato, a scapito dei professionisti, il mancato incasso di parcelle da parte di soggetti, su tutti le imprese in crisi, che si sono trovati non solo a corto di liquidità, ma in molti casi hanno portato direttamente i libri in Tribunale.

Regolarizzazione badanti e colf: a disposizione anche F24 cartaceo

 Tra pochi giorni si aprono i termini di presentazione delle domande per la regolarizzazione delle colf e delle badanti; dall’1 al 30 settembre, infatti, i datori di lavoro potranno avvalersi della sanatoria sui rapporti di collaborazione in ambito domestico e di assistenza alla persona così come deciso dal Governo nelle scorse settimane. Nel frattempo, i datori di lavoro possono però già provvedere a versare il contributo per la regolarizzazione, pari a 500 euro per ogni posizione “sanata”, avvalendosi del modello F24; ebbene, il modulo può essere scaricato direttamente on line sia dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sia da quelli dell’INPS, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e del Ministero dell’Interno. Inoltre, per chi non ha dimestichezza con Internet, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, presso le sedi fisiche del gruppo Equitalia, presso le Poste Italiane, le banche e gli uffici dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, è possibile acquisire su richiesta il modello F24 cartaceo per il versamento del contributo di regolarizzazione.

Compensazione fiscale: sanzioni più aspre per i crediti inesistenti

 A partire dalla data del 29 novembre 2008, sono entrate in vigore nuove norme e nuove disposizioni in materia di compensazione dei contributi e delle imposte effettuate con crediti inesistenti. Nel dettaglio, le nuove norme innalzano le sanzioni previste per tale tipologia di violazione e di illecito; la sanzione parte dal 100% e fino al 200% dell’importo portato in compensazione in maniera illegittima in quanto relativo a crediti fiscali mai maturati; in ogni caso, la sanzione è fissa al valore massimo, ovverosia al 200% del credito portato in maniera illegittima in compensazione nel caso in cui, nell’arco di un anno solare, si compensino crediti inesistenti per un importo superiore ai cinquantamila euro. L’inasprimento delle sanzioni è quindi tale da scoraggiare le compensazioni di crediti inesistenti effettuate con il modello F24; e proprio per le compensazioni indebite oltre i 50 mila euro, l’Amministrazione finanziaria ha tra l’altro molto tempo per rilevare ed indagare su tali operazioni illegittime e fraudolente.