Irlanda: Bruxelles approva la nuova versione dell’air travel tax

 Se si associano i termini “Irlanda” e “aeronautica” si pensa immediatamente al celebre vettore low cost Ryanair, ma ultimamente la nazione nordeuropea è salita agli onori della ribalta anche per una procedura di infrazione: che cosa è successo esattamente? Il riferimento deve andare alla cosiddetta air travel tax, imposta che non aveva convinto la Commissione Europea a causa di alcuni elementi contradditori in merito ai viaggi aerei. Questa tassa è stata progettata dal governo di Dublino anche per sfruttare una certa leadership continentale nel settore e per gestire al meglio, quindi, la profonda crisi del debito. Sono ormai due anni che si lavora a una iniziativa simile e il funzionamento tributario è presto detto. In effetti, tutto dipende essenzialmente dalla distanza effettiva del collegamento aereo: l’impostazione di base prevede dieci euro per ogni passeggero che ha affrontato un volo di lunghezza superiore ai trecento chilometri, mentre le tratte più corte prevedono un esborso di due euro.

Buoni “voucher”: l’imponibilità vale solo con la spesa

 I buoni, le tessere e i vari codici di accesso che sono presenti nel nostro paese in relazione a un determinato rapporto contrattuale o a un programma di incentivi sono sempre più di moda: tali oggetti, conosciuti a livello internazionale come voucher, presentano comunque qualche difficoltà quando si va ad affrontare la questione fiscale. In effetti, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la loro classificazione è molto varia, visto che possono essere considerati un titolo di legittimazione che pone in essere una prestazione di servizio, ma anche come una forma di pagamento in via anticipata in relazione a uno specifico servizio. Quest’ultima definizione è quella più appropriata per quel che riguarda le carte telefoniche prepagate, dove l’Iva viene ad essere assolta già all’origine; per tale motivo, dunque, secondo quanto si evince dalla lettura della risoluzione 124/E dell’Agenzia delle Entrate (risalente al 2005), si deve procedere alla variazione in diminuzione del tributo.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le ultime regole sull’Iva

 È stato dato il via libera definitivo alla tassazione sull’Iva in relazione al paese di stabilimento dell’ente. In effetti, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare la circolare 58/E, documento che chiarisce molti dei punti relativi alle nuove regole per l’individuazione del luogo di tassazione di quelle prestazioni di servizi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Per essere più precisi, questa circolare ha fornito delle importanti indicazioni per quel che riguarda le disposizioni che sono contenute nella cosiddetta “direttiva Servizi” (vale a dire la direttiva comunitaria 8 del 2008, “modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi “), con un particolare riferimento alla rilevanza del territorio in cui viene a essere svolta l’operazione. Oggi è proprio il primo giorno in cui queste specifiche novità entrano in vigore, così come è stato stabilito dalla stessa Unione Europea. Bisogna anche sottolineare la tempistica non casuale con cui questo documento delle Entrate è stato pubblicato; infatti, l’introduzione di quest’ultimo è giunto esattamente alla vigilia dell’applicazione del nuovo regime di tassazione, in modo tale da fornire le istruzioni più adeguate, in termini operativi, sulle norme comunitarie che devono essere considerate applicabili in maniera diretta.

 

Iva e territorialità: ecco i nuovi criteri per il 2010

 Le nuove disposizioni sulla territorialità dell’Iva che sono state emanate per quel che riguarda l’Unione Europea, saranno ora introdotte anche in Italia con un apposito decreto legislativo. Per i rapporti transfrontalieri, infatti, vi sono importanti novità: la direttiva comunitaria 2008/8 ha messo a punto i nuovi criteri territoriali utili ai fini della tassazione dell’Iva relativamente alle prestazioni di servizi. È fondamentale, in questo senso, come precisa la stessa direttiva, stabilire qual è il luogo dove si è svolta questa prestazione; la norma spiega che si tratta del luogo in cui avviene il consumo effettivo, anche se bisognerebbe poi applicare delle deroghe di tipo politico e amministrativo. Una prima deroga fa sì che, per le prestazioni di servizi verso soggetti passivi, il luogo della tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario. Inoltre, ai soggetti passivi sono riferibili anche attività non imponibili. In riferimento, poi, ai soggetti privati, il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la sede della propria attività economica.