Il ravvedimento è nullo quando si pagano meno interessi

 Il ravvedimento operoso dell’Imposta sul Valore Aggiunto diventa nullo nel momento in cui il contribuente paga meno interessi in termini quantitativi: secondo la Corte di Cassazione, infatti, non si può parlare di buona fede in questo caso, nemmeno tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto coinvolto, così come ha stabilito da tempo lo Statuto del Contribuente. Si tratta, dunque, di una novità assoluta per quel che riguarda tali fattispecie.

Riallineamento dei valori contabili e fiscali: come sanare gli errori

 Può anche accadere, nel momento in cui si provvede al riallineamento dei valori contabili e fiscali, che il contribuente coinvolto commetta degli errori di calcolo: come è possibile correggerli? È sufficiente una semplice dichiarazione integrativa? Quest’ultima viene consentita dall’articolo due (comma 8-bis) del Dpr 322 del 1998 (“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”).

Il ravvedimento operoso degli anni bisestili

 C’è un dubbio che può sorgere quando si ha a che fare con il cosiddetto ravvedimento operoso: nello specifico, come ci si deve comportare quando l’omissione del versamento fiscale riguarda gli anni bisestili, vale a dire quelli che prevedono 366 giorni? In particolare, il quesito può spuntare nella nostra mente nel momento in cui si deve affrontare il calcolo degli interessi. Anche in questi specifici anni, gli interessi che sono dovuti in situazioni di tale tipo vengono ottenuti andando a indicare al numeratore del rapporto che ci interessa per il calcolo il numero 365, vale a dire il totale dei giorni che caratterizzano un normale anno civile.

Ravvedimento operoso Iva 2012

 Quando si omette di pagare l’Imposta sul Valore Aggiunto oppure lo si da in maniera non sufficiente, ecco che subentra il cosiddetto ravvedimento operoso: quando si ha a che fare con l’Iva, in particolare in relazione all’anno attualmente in corso, bisogna verificare a quali periodi temporali si riferiscono le omissioni e le carenze appena menzionate. In effetti, il calcolo del ravvedimento dallo scorso 6 luglio, quasi un anno fa, prevede una scadenza di quattordici giorni da rispettare, in modo da beneficiare della sanzione pecuniaria ridotta fino allo 0,20% per ogni singolo giorno di ritardo.

Ravvedimento operoso Inps

 La Legge Finanziaria relativa al 2011 ha introdotto di fatto un nuovo ravvedimento operoso in ambito fiscale: si tratta, come è noto, della procedura prevista per il versamento degli importi o delle tasse che sono stati omessi o pagati in ritardo rispetto alla scadenza originale, con sanzioni e interessi da aggiungere alla somma finale. In questo caso, si tratta del ravvedimento relativo a tutti i tipi di imposte, con la possibilità di una soluzione breve o brevissima (il cosiddetto “ravvedimento sprint”), ma cosa succede esattamente quando i ritardi e le omissioni hanno a che fare con i contributi previdenziali dell’Inps? Il fenomeno è diffuso, ma a dire la verità non esiste un vero e proprio ravvedimento come quello che è stato appena descritto.

Le sanzioni per il mancato invio dello spesometro

 La comunicazione dello spesometro deve prestare la massima attenzione a tutte le sanzioni e le multi in cui si può incorrere: cosa rischiano esattamente quei contribuenti che si rendono protagonisti di una comunicazione incompleta o errata dei dati in questione, oppure che non rispettano i termini temporali stabiliti in questo caso? Vi sono diverse sanzioni pecuniarie a cui fare riferimento, per un importo minimo di 258 euro e per uno massimo di 2.065 euro. Le disposizioni in tal senso da parte della nostra amministrazione finanziaria sono in vigore da un anno e mezzo e prevedono anche dei rimedi.

Agevolazioni fiscali per mancato pagamento tributi

 Il mancato pagamento dei tributi costa caro al contribuente visto che la sanzione massima applicabile da parte del Fisco è pari a ben il 30% del dovuto. Pur tuttavia, sotto opportune condizioni il contribuente può sanare la propria posizione, a meno che non siano già scattati i controlli, con atto già recapitato, avvalendosi del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è un istituto che permette di pagare le tasse in ritardo avvalendosi di sanzioni decisamente più leggere rispetto a quella massima del 30% che, chiaramente, è in tutto e per tutto una stangata specie se le cifre in gioco dovute al Fisco sono alte.

La Cassazione interviene sul ravvedimento operoso

 La definizione di “ravvedimento operoso” ci viene offerta dall’articolo 13 del Decreto legislativo 472 del 1997 (le disposizioni in materia di sanzioni tributarie): si tratta, in pratica, della regolarizzazione dei versamenti omessi o insufficienti di imposte, oltre ad altre irregolarità di tipo fiscale. Un altro tassello a questo ambito è stato ora aggiunto dalla Corte di Cassazione, la quale ha specificato che un mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la sanzione ridotta fa diventare legittima la misura del 30% relativa alla multa stessa. La sentenza della Suprema Corte risale a una settimana fa ed è conforme a quanto disposto da tempo anche dall’Agenzia delle Entrate. Tutto è nato dall’omissione dell’Iva annuale da parte di una società in accomandita semplice; quest’ultima ha deciso infatti di ricorrere proprio al ravvedimento operoso, anche se poi, a causa di un errore di calcolo, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto non valida questa operazione.

Assicurazioni estere, le Entrate illustrano il modello fiscale

 La risoluzione 80/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare tre giorni fa è entrata nel merito della disciplina fiscale da applicare per un determinato tipo di imposta: si tratta infatti del tributo che è dovuto sui premi incassati mensilmente dalle imprese operanti nel campo dell’assicurazione, sia quelle del nostro paese che quelle estere. In particolare, il documento dell’amministrazione finanziaria ha approfondito le specifiche modalità con cui si potranno denunciare e versare le somme in questione. La novità rilevante consiste proprio nella citazione delle società che operano all’estero, visto che non hanno l’obbligo di nominare un apposito rappresentante fiscale per portare a termine queste operazioni. Tra l’altro, bisogna anche ricordare che risale ormai a qualche mese fa l’approvazione del nuovo modello per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni (il cosiddetto F23), il quale deve necessariamente fruire della modalità elettronica (è possibile fare ricorso a degli intermediari abilitati).

Unico 2010: ultima chiamata per versare le tasse

 Per i versamenti di Unico 2010 i termini stanno per scadere. I contribuenti che non devono presentare gli studi di settore, infatti, hanno tempo per versare le tasse, con una maggiorazione sugli importi dello 0,40%, entro e non oltre la data di venerdì prossimo 16 luglio 2010; tale scadenza, chiaramente, riguarda i contribuenti di Unico 2010 che non hanno versato le tasse risultanti dal modello entro lo scorso 16 giugno che rappresenta il termine ordinario di scadenza. Quindi, entro venerdì prossimo i contribuenti interessati dovranno versare, tra l’altro, la prima rata dell’Irpef 2010, ovverosia il primo acconto, mentre il secondo si paga entro la fine del prossimo mese di novembre, ed il saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) relativa all’anno di imposta 2009. Per i contribuenti che invece oltre alla presentazione del modello Unico 2010 devono anche presentare gli studi di settore, i termini di scadenza slittano, grazie ad una recente proroga, al 5 agosto 2010.

Tasse: importi minimi per pagamento con F24

 Riguardo alla liquidazione periodica delle imposte, da saldare avvalendosi del modello F24, il contribuente non sempre è obbligato al versamento se gli importi da saldare risultano essere inferiori ad una certa soglia. Le tasse per le quali c’è in tal senso un minimo per procedere al versamento, riguardano sia l’IVA, sia l’Irpef, l’Irap e l’Ires compresi i relativi acconti. In particolare, per quel che riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), il saldo IVA da dichiarazione annuale scatta per importi superiori ai 10,33 euro, mentre per l’acconto IVA l’importo deve essere superiore ai 103,29 euro. Per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) l’importo minimo a saldo per il pagamento della tassa scatta sopra i 12 euro, mentre per l’acconto Irpef l’importo deve essere superiore ai 51,65 euro. 12 euro è invece l’importo da superare per l’addizionale regionale e per l’addizionale comunale, a saldo o in acconto; sempre di 12 euro è il limite per l’Ires a saldo, e 20,66 euro per l’Ires in acconto.

Ravvedimento saldo Ici: scade oggi il massimo sconto

 Nei giorni scorsi il tasso legale di interesse relativo al saldo dell’Ici è stato diminuito di ben due punti, alleggerendo in tal modo il debito dei contribuenti in ritardo col versamento: scade proprio nella giornata di oggi la possibilità di effettuare il saldo, pagando solamente un dodicesimo della sanzione ordinaria del 30%, la quale solitamente si applica per chi manca la scadenza originaria (16 dicembre). Per essere più precisi, tale agevolazione fiscale offre la possibilità di tornare in regola a chi ha totalizzato dei ritardi comunque non superiori ai 30 giorni, mentre non può essere fruita nel caso in cui l’irregolarità in questione è già stata contestata, oppure ancora se i ritardatari conoscono l’attività di accertamento nei loro confronti. Il debito viene a essere sanato quando il contribuente ha portato a termine il versamento dell’imposta o della differenza dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi moratori.