Quali sono le principali novità introdotte dal decreto Semplificazioni, contemplato all’interno della Legge di Stabilità 2015? Una di queste concerne sicuramente l’Iva e l’usufrutto del regime dei minimi al 5%.
regime dei minimi
Contribuenti minimi: il caso dell’impresa familiare
Le recenti modifiche approntate al regime dei contribuenti minimi dal Decreto 98 di quest’anno non sono state l’ultimo aggiornamento da questo punto di vista: in effetti, anche la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha espresso un parere a tal proposito giusto quattro giorni fa, mettendo in evidenza una casistica molto diffusa. Nello specifico, quando si è titolari di un’impresa di tipo individuale, l’accesso al regime è consentito persino nell’ipotesi di un’impresa familiare. La pronuncia si era resa necessaria dopo una espressa richiesta di un imprenditore, il quale aveva provveduto a iscrivere la propria consorte all’Inps come collaboratrice. Quindi, questo vuol dire che una iscrizione simile ai fini previdenziali non rappresenta assolutamente un ostacolo al far parte del novero dei minimi.
Contribuenti minimi: le detrazioni riguardano entrambi i coniugi
Tra le tante detrazioni fiscali che i contribuenti hanno a disposizione, quelle relative al cosiddetto regime dei contribuenti minimi merita un cenno particolare. Anzitutto, bisogna ricordare che tale regime esiste dal 2008 (più precisamente dal 1° gennaio di quell’anno) ed è volto a ridurre le procedure e gli adempimenti tributari: i piccoli professionisti e imprenditori che ne fanno parte devono versare solamente un’imposta sostitutiva sul reddito (20%), il quale viene calcolato come la differenza tra i ricavi e le spese sostenute, incluse le plusvalenze e le eventuali minusvalenze. Ebbene, spesso può accadere che, in una coppia di coniugi, la moglie di un contribuente minimo percepisca un reddito che è più basso rispetto a quello del marito. A chi spetta, dunque, la detrazione fiscale del 100% per i figli a carico quando il marito stesso non può usufruire di questa agevolazione?
Contribuenti minimi: le agevolazioni sull’IVA e sull’IRPEF
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno un basso giro d’affari possono avvalersi già da tempo del cosiddetto “regime dei contribuenti minimi“, che garantisce semplificazioni a livello contabile oltre a numerose esenzioni di imposta. Una delle agevolazioni del regime è quella dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto; il contribuente, di norma un piccolo lavoratore autonomo, o libero professionista, può infatti emettere le fatture senza IVA ai sensi del “regime dei minimi”, ragion per cui non è obbligato/tenuto al versamento mensile o trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto. L’esenzione IVA vale sia sui ricavi, sia sui costi; questo significa che un contribuente in “regime dei minimi” emette le fatture senza IVA ma non può scaricare l’imposta sul valore aggiunto pagata per gli acquisti; c’è quindi esenzione IVA sui ricavi e divieto di detrazione IVA sugli acquisti.
Novità fiscali: i vantaggi dell’IVA pagata per cassa
Vi è mai capitato si saldare in almeno un trimestre dell’anno fiscale l’IVA per fatture emesse ma non ancora incassate? La domanda, rivolta a liberi professionisti e titolari di partita IVA in genere, mette in evidenza una delle problematiche sui crediti verso clienti che, specie con la crisi, ha contribuito a far andare in apnea l’attività di migliaia di piccole e medie imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi specie se il credito vantato è nei confronti della Pubblica Amministrazione, i cui tempi di pagamento a volte sfiorano anche di dodici mesi! Ma con l’arrivo dell’IVA pagata per cassa dal punto di vista fiscale tutto cambia; con tale meccanismo, introdotto di recente dall’attuale Governo in carica anche per far fronte al forte aumento dei pagamenti in ritardo a causa della crisi del credito e della contrazione delle commesse, l’IVA potrà essere versata allo Stato solamente al momento dell’incasso; e se la fattura viene saldata in più tranche, con uno o più acconti, il beneficiario dei pagamenti sarà chiamato solamente a versare l’IVA sulla quota di importo fatturato realmente pagata.