La risoluzione 83/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a rendere pubblica nel corso della giornata odierna ha riguardato, in particolare, la nuova disciplina che coinvolge la base imponibile. Nello specifico, in queste situazioni è possibile estromettere da essa tutti quei redditi che derivano da una ipotetica cessione di beni e servizi, più precisamente quelli per cui è stata fornita un’ampia dimostrazione per quel che concerne la mancata acquisizione. Ovviamente, tutto questo si riferisce al momento in cui viene perfezionato l’accertamento vero e proprio.
risoluzione 83/E
F24, anche gli Oicr hanno il loro codice tributo
La risoluzione 83/E pubblicata dalla nostra amministrazione finanziaria risale ormai a diverso tempo fa, visto che reca la data dello scorso 8 agosto, ma la sua importanza rimane fondamentale: in pratica, tale documento ha introdotto un apposito codice tributo anche per quei pagamenti che vanno a riferirsi alle partecipazioni agli Oicr italiani e del Lussemburgo. La sigla in questione è ben conosciuta dagli investitori e significa letteralmente Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, i quali assumono rilevanza anche in merito alla compilazione del modello F24. Più precisamente, questo codice (1061) servirà per mettere in luce qual è la ritenuta esatta sui redditi di capitale che scaturiscono appunto dalla partecipazione.
Lavoro notturno, al via la detassazione della produttività
Il lavoro notturno potrà finalmente beneficiare, dal punto di vista fiscale, di fondamentali novità per quel che concerne la detassazione della relativa produttività: di cosa si tratta esattamente? In pratica, il riferimento va all’imposta sostitutiva relativa a questo settore, la quale ammonta al 10% e che deve essere applicata al compenso totale che viene elargito in base alle ore effettive di prestazione del servizio. Dunque, non ci troviamo di fronte esclusivamente a delle normali indennità o anche a delle maggiorazioni: l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la materia in modo molto chiaro attraverso la risoluzione 83/E (il documento in questione è stato pubblicato dieci giorni fa) e tutte le precisazioni del caso si trovano in questo testo. Le agevolazioni tributarie, comunque, sono valide nell’ipotesi in cui il lavoro notturno sia collegato a degli incrementi della stessa produttività, senza tralasciare i termini di competitività relativi all’impresa e gli altri elementi che riguardano le varie performance dell’azienda coinvolta.