La risoluzione 94/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha focalizzato la propria attenzione sulle aree fabbricabili: nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha voluto precisare con questo documento come bisogna comportarsi quando si ha a che fare con la rivalutazione delle aree in questione, visto che c’è stata una proroga di dieci anni per quel che concerne l’edificazione in tale ambito, come previsto dal recente Decreto Milleproroghe (riscossione locale: la nuova versione del Milleproroghe). La circolare in questione si è resa necessaria alla luce di una istanza di una società.
risoluzione 94/E
Crediti d’imposta: l’importanza dell’approvazione del bilancio
La data di approvazione del bilancio relativo a un assemblea societaria riveste un’importanza fondamentale per quel che riguarda i crediti di imposta: più precisamente, il riferimento in questione deve andare alla trasformazione delle attività per le imposte anticipate che vengono iscritte in contabilità, visto che questo stesso credito può essere sfruttato proprio a partire dal riferimento temporale che è stato appena menzionato. Il chiarimento non è di poco conto ed è per questo motivo che è stato reso pubblico dalla nostra amministrazione finanziaria in una recente circolare, la 94/E che risale a quattro giorni fa per la precisione. Tra l’altro, questa misura deve essere necessariamente indicata nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna distinzione per quel che concerne l’ammontare complessivo.
Anche gli Iacp possono godere del beneficio Irap
Gli Iacp (Istituti Autonomi per le Case Popolari) potranno ora godere delle deduzioni Irap in relazione al cuneo fiscale e contributivo (novità che sono state introdotte dalla Finanziaria 2007): tali enti, pur essendo equiparati ad una pubblica amministrazione, sono ritenuti degli enti pubblici commerciali per quanto riguarda le imposte sui redditi e in virtù di questa qualifica possono godere del beneficio. La precisazione è arrivata tramite la risoluzione 94/E dell’Agenzia delle Entrate: gli Iacp ritengono di poter essere ammessi ai benefici in base al loro inquadramento ai fini Ires (sono enti pubblici commerciali). L’Agenzia si è basata soprattutto sul dettato del decreto legislativo 446/97, il quale riconosce delle deduzioni dalla base imponibile (appunto il già citato cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d’imposta indicati nello stesso decreto.