Lunedì 16 Dicembre – Doppio saldo per IMU e Tares

 E’ arrivato finalmente il giorno della resa dei conti. Per 16 milioni di italiani proprio oggi è stato il giorno a lungo temuto per buona parte dell’anno. Erano infatti fissate ad oggi le scadenze sia del saldo dell’IMU, l’Imposta Municipale Unica, sia della Tares, la tassa sui rifiuti e sui servizi. 

Ici scadenza del saldo 16 dicembre ‎

 Prossima scadenza per il pagamento della seconda rata ICI a titolo di saldo: il 16 dicembre prossimo é il termine ultimo per versare il saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili pari al 50% della somma dovuta per l’anno 2011. È possibile effettuare il pagamento utilizzando il Modello F24 ordinario distribuito da Banche e Agenzie Postali o scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Per chi invece preferisce pagare con il più classico bollettino, é possibile effettuare un versamento in c/c postale n. 1001761053 intestato al Concessionario per la Riscossione SIXT SPA – COMUNE DI CORATO – ICI ORDINARIA.

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Scadenzario fiscale: il 16 marzo si paga l’IVA

 Il prossimo 16 marzo 2009 scadono i termini per il versamento del saldo IVA 2008 per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.

Versamento da parte dei contribuenti mensili:

Versamento a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo: 6002 (versamento Iva mensile – febbraio).

Conguaglio anno precedente:

Sempre i contribuenti mensili, devono versare l’IVA a debito a seguito di conguaglio scaturente dalla dichiarazione annuale, con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo 6099.

Le somme dovute a titolo di saldo, risultanti dalla dichiarazione annuale, possono essere rateizzate mensilmente al massimo fino al 16 novembre (ci saranno però da pagare degli interessi pari allo 0,50% mensile).

IRAP: cos’è e come calcolarla

 L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta locale che si applica alle attività produttive esercitate in ciascuna regione. Significa quindi che deve essere pagata solo da chi svolge attività d’impresa e non dalle persone fisiche. Si tratta di un’imposta oggettiva e l’oggetto colpito sono determinati tipi di attività esercitate. Elenchiamole di seguito:

imprese o enti soggetti a IRES: in pratica società di capitali e enti commerciali;
imprese soggette ad IRPEF: le società di persona, le società di armamento, le società di fatto e le imprese individuali;
lavoratori autonomi;
banche e assicurazioni.

Analizzeremo oggi le regole per la determinazione della base imponibile IRAP nel caso di imprese e di lavoratori autonomi, evitando quindi banche e assicurazioni, poichè soggette ad altre regole che considereremo in altri articoli.