L’autocertificazione del Durc nel settore edilizio

 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (meglio noto come Durc) non è autocertificabile nel caso dei lavori privati che vengono realizzati in ambito edilizio: se poi si ha a che fare con degli appalti pubblici, allora è sempre possibile sostituire lo stesso con una sorta di autocertificazione. Come ha precisato l’Inail, però, questa certificazione non può riguardare il Durc che deve essere presentato all’amministrazione che lo concede in un momento precedente alla partenza dei lavori stessi (anche per la denuncia di inizio attività vale lo stesso identico discorso). Nell’ipotesi di contratti che fanno riferimento a forniture edili fino al limite di ventimila euro, le aziende coinvolte possono sostituire il documento in questione.

Le novità sull’eco-bonus edilizio del 55%

 Le tematiche ambientali sono sempre di grandi attualità e anche il nostro paese non è da meno: l’ultimo riferimento importante in questo senso è offerto senza dubbio dall’approvazione di una risoluzione relativa al credito d’imposta per tutte quelle misure che sono volte a favorire e agevolare l’efficienza e il risparmio energetico in ambito edilizio. L’aliquota in questione, quella del cosiddetto “eco-bonus”, ammonta al 55% come è noto ormai da tempo. Questa specifica approvazione è stata resa possibile grazie al voto unanime da parte della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, una decisione senz’altro importante.

Edilizia: i vantaggi della ritenuta ridotta al 4%

 La ritenuta d’acconto relativa a quelle somme che sono incassate da chi esegue ristrutturazioni e pone in essere il risparmio energetico dal punto di vista edilizio potrebbe essere ridotta dal 10 al 4%: la percentuale attuale è stata fissata ormai la scorsa estate, quando la novità è stata introdotta in relazione ai due bonus tipici del settore, vale a dire quello del 36% (detrazione sulle ristrutturazioni) e del 55% (il bonus energetico appunto). La ritenuta stessa viene trattenuta dagli istituti di credito nel momento in cui diventa obbligatorio pagare le spese esclusivamente con dei bonifici bancari. L’applicazione, quindi, non ha alcuna ragione di esistere se il contribuente che beneficia delle detrazioni è un’impresa. Tra l’altro, bisogna anche precisare che la banca non può conoscere l’importo esatto dell’Imposta sul Valore Aggiunto relativo al bonifico ed è per questo motivo che la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di delineare alcuni chiarimenti in merito alla base imponibile.