Agevolazioni fiscali: Tremonti-ter, via libera Fisco a posteriori

 La fruizione dell’agevolazione fiscale legata alla cosiddetta “Tremonti-Ter“, può avvenire anche a posteriori andando a presentare una apposita dichiarazione integrativa a proprio favore. A precisarlo con una risoluzione, la numero 132/E, emanata in data odierna, lunedì 20 dicembre 2010, è stata l’Agenzia delle Entrate che quindi apre alla fruizione a posteriori della “Tremonti-Ter” per quei casi in corrispondenza dei quali non è stato possibile avvalersi prima dell’ok, da parte degli organi competenti, della cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni fiscali. Allo stesso modo, per chi ha già fruito dello sconto fiscale legato alla “Tremonti-Ter”, ma poi non ha ricevuto l’ok sulla cumulabilità, può andare a presentare, in maniera del tutto speculare, una dichiarazione integrativa “a sfavore” che funge in tutto e per tutto da ravvedimento operoso. Per la dichiarazione integrativa “a favore”, il termine ultimo per poter comunque fruire dell’agevolazione legata alla “Tremonti-Ter” è quello in corrispondenza del quale l’impresa beneficiaria va a presentare la successiva dichiarazione dei redditi rispetto a quella in cui avrebbe dovuto richiedere lo sconto fiscale.

Tremonti-ter e investimenti agevolati

 Grazie alla cosiddetta “Tremonti-ter“, le imprese che investono in apparecchiature e/o macchinari, rigorosamente nuovi, possono fruire del beneficio di una detassazione dal reddito d’impresa pari al 50% dell’investimento che è stato effettuato, ma a patto che ciò avvenga o sia avvenuto dall’1 luglio scorso e fino al 30 giugno del prossimo anno. Occorre però fare attenzione al fatto che il beneficio della “Tremonti Ter” comporta anche, pena la decadenza, l’assunzione da parte dell’azienda di tutta una serie di obblighi, a partire da quello di non cedere a terzi le apparecchiature e/o i macchinari nuovi acquistati prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’acquisto.

Tremonti ter: detassazione utili e paradisi fiscali

 La manovra d’estate 2009, recentemente approvata dal Governo, contenuta nel decreto legge 1 luglio 2009 N. 78 consente ad alcuni contribuenti di escludere dal reddito imponibile il 50% del costo sostenuto per effettuare taluni investimenti “qualificati”.

L’agevolazione, denominata anche Tremonti ter, è rivolta esclusivamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal tipo di contabilità adottata. Quindi non si rivolge alle persone fisiche (dato che le persone fisiche non possono avere un utile di impresa), ma alle imprese, sia individuali che societarie.

Qual’è l’oggetto dell’agevolazione? Le spese in macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (compressori, macchine utensili, gru, motori, turbine, ). Gli investimenti agevolabili devono essere fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/09 (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. La detassazione vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010.