La fine di un rapporto di lavoro dipendente è un’eventualità piuttosto triste, ma comunque frequente e possibile: ecco perché la Corte di Cassazione ha voluto spiegare alcuni chiarimenti in merito alla ritenuta d’acconto e alla tassazione separata che devono essere applicate alle somme ottenute dal lavoratore per il risarcimento di un licenziamento non legittimo. La sentenza in questione è la numero 26385 e risale ormai allo scorso 30 dicembre. In pratica, la pronuncia della Suprema Corte si è resa necessaria dopo che un dirigente industriale ha richiesto il rimborso del denaro versato a titolo Irpef (la tassazione separata appunto), visto che era stato licenziato senza alcun preavviso; il primo grado ha visto trionfare proprio il contribuente appena citato, il quale si è così visto risarcire l’indennità e sulla stessa linea di pensiero si è accostata anche la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.
tassazione separata
Eredità: ancora due settimane per il versamento delle imposte
Il mese di gennaio è appena cominciato, eppure sarà di importanza fondamentale per quel che concerne gli adempimenti fiscali degli eredi di quelle persone che sono decedute dopo il 16 febbraio dello scorso anno: questi specifici contribuenti, infatti, sono tenuti alla presentazione del modello Unico 2010 entro e non oltre il prossimo 17 gennaio, per conto del cosiddetto “de cuius” (con questa locuzione latina si intende solitamente il soggetto che al momento della morte trasmette la propria eredità ai successori) e hanno anche l’obbligo di versare le imposte che derivano dalla dichiarazione Irpef e Iva del deceduto appunto. Le imposte e gli adempimenti da tenere a mente sono davvero molti e si va dall’Irap fino all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, passando per il 20% della tassazione separata e l’Imposta sul Valore Aggiunto del periodo d’imposta 2009 e relativa alla dichiarazione annuale.
Arretrati e Tfr: come si calcola l’IRPEF
Sia gli arretrati da lavoro dipendente, sia le somme riscosse da trattamento di fine rapporto, sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); in entrambi i casi, applicando il metodo della cosiddetta “tassazione separata“, il calcolo viene effettuato in via preventiva dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta. Dopodiché, sarà l’Agenzia delle Entrate che, in funzione dei redditi percepiti e dichiarati dal contribuente negli anni precedenti, provvederà ad effettuare il calcolo definitivo. In particolare, per quanto riguarda il calcolo dell’imposta sugli arretrati da lavoro dipendente, la base da prendere in considerazione è quella relativa ai redditi medi percepiti dal contribuente nei due anni precedenti; pur tuttavia, se nei due anni precedenti non è stato percepito alcun reddito, sugli arretrati, in accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, sarà applicata l’aliquota IRPEF del 23%.