Natura e trattamento fiscale dei “mestieri musicali”

 La galassia delle professioni legate alla musica è molto ampia e variegata: esistono infatti moltissime arti e mestieri in questo senso e una loro catalogazione non è certo agevole. Autori, compositori, interpreti ed esecutori percepiscono i redditi più diversi ed è quindi normale che esista un trattamento fiscale del tutto peculiare, il quale dipende essenzialmente dalla natura dell’attività svolta. Di solito, parlando di lavoro autonomo, si fa riferimento all’articolo 53 del Tuir: si tratta sostanzialmente di una macrocategoria reddituale che può essere assimilata ad altre prestazioni, ragione per cui sono necessarie conoscenze tecniche legate all’attività professionale svolta. In questo caso, il trattamento fiscale si modifica a seconda che la prestazione stessa sia posta in essere da un soggetto che risiede fiscalmente in Italia o meno.

 

Anche i premi per studenti meritevoli beneficiano della detrazione d’imposta

 La detrazione d’imposta relativa a quei premi che vengono assegnati agli studenti più meritevoli ammonta a circa 1.380 euro: le eccellenze scolastiche (bisogna ricordare che stiamo parlando di borse di studio) non hanno rilevanza dal punto di vista fiscale qualora il reddito totale non dovesse superare la soglia degli 8.000 euro, ma in questo caso subentra la detrazione valida per i rapporti a tempo determinato. Le precisazioni in merito alla materia si trovano nella risoluzione 156/E dell’Agenzia delle Entrate. I benefici di tipo economico destinati agli studenti più bravi possono essere ricondotti, come al solito, al Tuir e, più precisamente, all’articolo 50. Quest’ultimo dispone infatti che:

Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno per fini di studio sono da equiparare ai redditi di lavoro dipendente, nel caso in cui lo studente beneficiario non è legato da questo tipo di rapporti verso il soggetto erogante.

 

Unico 2009: il riallineamento delle operazioni straordinarie

 Il riallineamento delle divergenze di valore sorte dalle operazioni straordinarie (vale a dire i conferimenti, le fusioni e le scissioni societarie) è una delle opzioni presenti nel Modello Unico 2009. Non si tratta, in questo senso, di rifarsi semplicemente alle disposizioni del Tuir, il quale prevede il riconoscimento delle differenze da immobilizzazioni materiali e immateriali attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva a scaglioni (12%, 14% e 16%), ma anche di un metodo alternativo, soprattutto per quel che riguarda le immobilizzazioni immateriali. Le soluzioni possibili sono tre: non effettuare l’allineamento, operare quest’ultimo in base al decreto 185/08, oppure secondo le disposizioni del Tuir. Analizzando una per una queste soluzioni, è possibile andarne a esaminare pregi e difetti. Anzitutto, se si prende a riferimento il Tuir, i benefici fiscali derivano dai maggiori ammortamenti e l’imposta sostitutiva andrà versata in tre rate, con l’applicazione di interessi del 2,5% sulle ultime due.

 

Il “fringe benefit” continua a essere tassato anche se si è pensionati

 La risoluzione 137/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare gli sconti tariffari sul consumo energetico da parte di ex dipendenti: come sottolinea la stessa circolare, la tassazione continua a rimanere in vigore per quel che riguarda questi sconti percepiti anche da chi è andato in pensione nell’ambito di un rapporto di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica. L’Agenzia ha deciso di pubblicare il documento a seguito della richiesta da parte di un ente della previdenza che doveva fronteggiare le istanze di dipendenti a riposo, i quali beneficiavano dello stesso sconto sul consumo di energia di quando lavoravano con l’azienda erogatrice. Il testo che le Entrate hanno preso a riferimento per risolvere la disputa è il Tuir, il quale individua in maniera dettagliata le tipologie di retribuzione in base al rapporto di lavoro. È chiaro dalla lettura del testo normativo che l’assoggettamento a Irpef degli introiti non concerne solamente le somme in denaro, ma anche i vantaggi che integrano la retribuzione, i cosiddetti “fringe benefits: questi ultimi altro non sono che compensi in natura, servizi o beni e sono erogati dal datore di lavoro per degli sconti particolari.