La TARI, o tassa sui rifiuti, è un tributo comunale che deve servire a coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E’ stata introdotta con la legge di stabilità 2014, e va a sostituire la precedente TARES, in vigore nel solo 2013, che aveva, a sua volta, sostituito la TARSU. Come detto è l’imposizione che i comuni devono utilizzare per pagare i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, e come tale è composta da una serie di parametri sui quali i comuni possono calcolare l’effettiva imposta per ogni categoria di utenti del servizio. I comuni capaci di quantificare con più precisione il costo di smaltimento rifiuti per le varie categorie di utilizzatori, possono applicare una tariffa apposita, in luogo della TARI.
La TARI è applicata a qualsiasi tipo di immobili, che siano fabbricati, o aree scoperte, che possono produrre rifiuti, ed è a carico sia del proprietario dell’immobile che del suo utilizzatore. Nel caso che l’utilizzatore, o detentore, dell’immobile, lo detenga per meno di sei mesi all’anno, l’imposta rimane a carico del proprietario. Nel caso un immobile abbia più proprietario e/o detentori, questi sono tenuti “in solido” al pagamento del tributo. Nel caso di Multiproprietà o Centri Commerciali Integrati, sarà l’ente proprietario dell’area ad essere responsabile del pagamento della tassa. Le modalità di pagamento in dettaglio sono esposte su Economia Italia.
I comuni possono prevedere riduzioni della tassa, o esenzioni dalla stessa, in caso un’immobile sia occupato da una sola persona, o sia occupato meno di sei mesi all’anno da cittadini residenti all’estero, o sia occupato in modo saltuario/stagionale, o ancora che si tratti di fabbricati rurali ad uso abitativo. In ogni caso i comuni possono disporre eventuali altre casistiche di riduzione o esenzione dal tributo. Rimangono escluse da questa tassazione le aree comuni dei fabbricati e le aree di pertinenza dei locali tassabili.
Il comune determina l’ammontare della TARI per ciascuna utenza in base a due parametri. Il primo distingue tra utenze domestiche e non domestiche. Sono considerate utenze “domestiche” le abitazioni famigliari, mentre sono considerate “non domestiche” tutte le aree ad uso professionale, commerciale, industriale e produttiva in genere. Il secondo paramentro divide la tassa in una componente fissa ed una variabile: la componente fissa va a coprire i costi relativi al servizio di igiene urbana (pulizia delle strade), mentre la parte variabile va a coprire i costi relativi al servizio integrato dei rifiuti (raccolta, riciclo, smaltimento, etc.). Si avrà così un importo, in euro al metro quadro, che nel caso delle utenze domestiche verrà moltiplicato per il numero dei componenti il “nucleo famigliare”. Nel caso delle utenze non domestiche, avremo ancora una volta un importo, in euro al metro quadro, differenziato a seconda del tipo di attività professionale svolta nell’area interessata.