Home » Imposte » Nuova tassa sui beni concessi in utilizzo ai soci

Nuova tassa sui beni concessi in utilizzo ai soci

 Il 2012 sarà l’anno dell’introduzione ufficiale di una nuova tassa societaria: la previsione a cui stiamo facendo riferimento è inserita nel Decreto 138 del 2011 (la cosiddetta “Manovra-bis” di questa estate), il quale parla espressamente di una forma impositiva di reddito diverso. Nello specifico, quest’ultimo viene a essere rappresentato dalla differenza tra il valore di mercato e quanto concesso in godimento ogni singolo anno per quel che riguarda i beni d’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. In realtà, dettaglio sicuramente importante, non si spiega qual è lo specifico presupposto impositivo di questa novità fiscale, bensì si rinvia a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate in merito ai beni che sono oggetto di tale normativa.

C’è un obiettivo ben preciso da raggiungere con questo tributo, vale a dire il contrasto del godimento di beni che viene spesso concesso proprio ai soci per un corrispettivo che non è congruo. Il tempo a disposizione per adeguarsi è molto, però occorrerà fare in fretta per sciogliere alcuni dei dubbi che circondano questa applicazione fiscale; in particolare, le principali domande si riferiscono alle modalità con cui verrà determinato il reddito, ma anche i beni stessi, oltre al reddito dei soggetti utilizzatori. I redditi diversi, in aggiunta, non devono essere stati percepiti esercitando arti, professioni e attività di tipo commerciale.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non prevede il già citato “valore di mercato”, quindi bisognerà prestare la massima attenzione anche da questo punto di vista. La quantificazione del gettito fiscale, poi, dipende in larga misura dal valore normale dei beni, il quale si può desumere da Unico nelle variazioni in aumento. Quali saranno, nello specifico, i vantaggi e gli svantaggi per le aziende? Si conosce il gettito dell’Irap solamente in relazione alle società personali per le quali non è valido il principio di derivazione dai dati contabili, quindi per la società stessa dovrebbe scattare l’indeducibilità dei costi.