La risoluzione 277/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri rappresenta il completamento ideale per quel che riguarda il discorso della cosiddetta “golden tax”: si tratta di un provvedimento contenuto nel decreto legge anticrisi-bis, molto discusso come vedremo in seguito. Per essere più precisi, bisogna dire che il documento delle Entrate ha introdotto due nuovi codici tributo, i quali dovranno essere specificamente utilizzati per pagare con il modulo F24 la tassa sull’oro; quest’ultima è un’imposta sostitutiva del 6% da applicare sulle plusvalenze che sono state iscritte nel bilancio e si riferisce alle disponibilità in metalli preziosi (soprattutto oro, argento, palladio e platino) per un uso di tipo non industriale. La risoluzione ha chiarito che i due “golden numbers” sono il 1829 per quel che concerne l’acconto della tassa e il 1830 per il suo saldo. La tassa sull’oro è prevista dall’articolo 14 del decreto anticrisi-bis (Decreto legge 78 del 2009) e deve essere applicata, entro un limite massimo pari a 300 milioni di euro, per il periodo di imposta in corso all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quest’ultima è stata introdotta nello scorso mese di agosto).
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in acconto nel termine di pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi; in relazione al saldo, si fa riferimento al tempo di pagamento a saldo delle medesime imposte. Come accennato in precedenza, tale tassa non è stata ben vista a livello europeo; in particolare, la scorsa estate il presidente della Bce, Jean-Claude Trichet l’ha definita un’imposta sbagliata e del tutto contraria a quanto disposto dai trattati comunitari.
Comunque, il governo italiano va avanti e l’introduzione dei codici tributo ne è una testimonianza: i due nuovi golden numbers devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme che vengono indicate nella colonna denominata “Importi a debito versati”.
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