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La tassa sui rifiuti di garage e autorimesse

 La tassa sui rifiuti è una imposta che va approfondita in ogni dettaglio per essere compresa nel modo migliore: ad esempio, essa è dovuta anche in relazione ai box e ai garage? La risposta ci viene data da una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, la cui pronuncia non lascia spazio a nessun tipo di dubbio. In effetti, secondo i giudici di legittimità, quanto previsto dalla Tarsu (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) non è in contrasto con uno dei principi più classici che ha statuito l’Unione Europea, vale a dire “chi inquina paga”.

Tale disciplina prevede una serie di casi che vanno a commisurare la tassa stessa, con dei presupposti variabili o che rispettano determinate condizioni. Di conseguenza, il giudice tributario non può mai disapplicare la legge nazionale quando viene previsto che si versi il tributo in questione in relazione alle autorimesse e garage. D’altronde, le stesse decisioni erano state adottate meno di un anno fa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale ha affermato come il garage di uso privato sia un luogo per il ricovero di veicoli e autovetture, ma comunque non è plausibile che si ipotizzi la derivazione dei rifiuti. Ma gli “ermellini” erano intervenuti sulla stessa questione in altre occasioni ben precise.

In particolare, tempo addietro si era deciso di escludere dalla tassazione solamente quegli immobili che non possono essere usati (i tipici esempi sono quelli degli edifici non agibili, non abitabili oppure diroccati), senza dimenticare quelli del tutto improduttivi di rifiuti. La tassa sui rifiuti ha senso di esistere quando si ha a che fare con l’occupazione oppure la detenzione di locali e aree scoperte che sono adibiti a qualsiasi scopo. Pertanto, quando gli stessi locali non sono in grado di produrre rifiuti, allora è scontato che non si possa procedere all’imposizione tributaria, mentre gli altri casi meritano approfondimenti ulteriori.