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Tassa sul licenziamento

L’Inps ha riferito di alcuni chiarimenti a riguardo della tassa sui licenziamenti introdotta dalla riforma del lavoro Fornero con la legge n. 92 del 2012. Tra le novità introdotte ricordiamo l’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego) che ha previsto e la tassa sul licenziamento ha come fine principale proprio quello di finanziare la nuova indennità di disoccupazione.

In particolare, si afferma che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Il lavoratore non avrà diritto al contributo Aspi nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro avvenga a seguito di dimissioni, risoluzioni consensuali e decesso del lavoratore.  Per il 2013 la somma stabilita è pari a 1.180,00 euro, una somma che però viene rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 

Spetta invece la somma di 1.451,00 euro a quei soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, mentre per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi invece il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

L’importo della tassa sui licenziamenti con cui aziende e tutti i datori di lavoro dovranno fare i conti, è pari al 50 per cento dell’assegno mensile della Aspi per anzianità di 12 mesi, ma dal 1° gennaio 2017, l’importo del contributo Aspi risulta essere moltiplicato per tre volte.

Nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato, mentre quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40 per cento.

 

 

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