La tassa per l’apposizione della pubblicità sugli automezzi in Italia spesso pone molti quesiti riguardo la su applicazione, esenzione e le modalità di calcolo.
L’imposta comunale sulle pubblicità è regolata dal D.Lgs. 507 del 1993 che definisce le modalità per il il calcolo ed il pagamento dell’imposta sulle pubblicità attuate mediante forme di comunicazione visiva e audio, in luoghi pubblici e privati durante l’esercizio di una attività economica.
Le tariffe variano in base al mezzo pubblicitario utilizzato e della superficie, luoghi pubblici o privati. Inoltre, nulla cambia se la pubblicità si trova all’interno (come negli autobus o taxi) o all’esterno (sullo sportello, cofano o finestrino ecc.) L’imposta è calcolata annualmente, in base ad una serie di parametri che dipendono dal luogo, dall’utilizzo del mezzo e soprattutto dalla superficie occupata dalla pubblicità.
Nel caso di applicazione di adesivi, magneti, manifesti pubblicità, sia internamente che esternamente al mezzo, la tassa la devono pagare tutti coloro che utilizzano il proprio autoveicolo per pubblicizzare qualcosa, sia per conto proprio che per conto di altri.
Se volessimo apporre dei messaggi pubblicitari con una superficie inferiore a 300 centimetri quadrati (per intenderci 30 cm X 10 cm) il soggetto non dovrà corrispondere alcuna imposta.
Analizziamo ora alcuni casi pratici: gli automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate, pagano 74,37 euro, mentre quelli inferiori alle 3 tonnellate – 49,58 euro; i motocicli e gli altri mezzi non specificati dalla legge – 24,79 euro.
Per le pubblicità sulle auto, le tariffe variano a seconda dei comuni, ma possono essere oggetto di maggiorazione nella misura del 50 per cento o del 100 per cento se effettuate con una superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 o se superiore agli 8,5 metri quadrati.
L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.