Per i giornalisti di notte il lavoro viene tassato con l’Irpef più leggera, al 10%, se questo avviene nell’ambito dell’incremento della produttività e se questo viene attestato dal datore di lavoro. A farlo presente con una risoluzione, la numero 130/E, è stata in data odierna l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come per il lavoro di notte del giornalista il beneficio della detassazione della produttività, con l’imposta ridotta al 10%, sia in grado, per così dire, di “passare il turno”. Questo perché, come spiega nella risoluzione l’Amministrazione finanziaria dello Stato, l’agevolazione Irpef sul lavoro legato ad incrementi della produttività riguarda non solo mansioni svolte per i turni misti e per quelli notturni, ma anche per quelle che vengono rese dal lavoratore di notte nell’ambito di un’occupazione non soggetta a turnazione; il tutto come sopra accennato, a patto che questo lavoro risulti essere legato ad incrementi di competitività e di produttività dell’azienda, e che sia il datore di lavoro, con la relativa documentazione nel Cud, ad attestare tale aumento di produttività.
La risoluzione delle Entrate, in particolare, è stata emanata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato in concomitanza con la richiesta di chiarimenti formulata da un contribuente che, nello specifico, ha voluto sapere se potessero rientrare tra le prestazioni soggette a detassazione quelle svolte di notte dai giornalisti e, in generale, durante i turni notturni dai lavoratori impegnati nelle imprese che si occupano della stampa dei quotidiani.
Per quel che riguarda le caratteristiche ed i limiti dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato come l’imposta sostitutiva al 10% sul reddito da lavoro agevolabile possa essere applicata a fronte di un limite massimo di 6.000 euro all’anno per lavoratore a patto che, al lordo delle somme soggette all’imposta sostitutiva, il reddito da lavoro dipendente nell’anno 2008 oppure nell’anno 2009 non abbia superato il limite dei 35 mila euro.