L’imposta sulle transazioni finanziarie (tobin tax, anche il vaticano dice si), recentemente entrata in vigore solleva alcuni dubbi di applicazione da parte degli operatori. La tobin tax ha infatti fatto la sua comparsa a partire dal 1° marzo, anche se attualmente viene applicata esclusivamente ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi. Il 1° luglio l’imposta scatterà anche per quanto riguarda i contratti derivati e sulle relative operazioni di alta frequenza (HTF). Tuttavia bisogna rimarcare il fatto che, nonostante l’entrata in vigore della tassa, mancano allo stato attuale numerose disposizioni o circolari esplicative.
In Francia, ad esempio, la Tobin tax è entrata in vigore il 1° dicembre 2012 ma circa 3 mesi diversi provvedimenti avevano “sviscerato” l’imposta definendo i vari casi e le varie fattispecie.
Fra i problemi principali della tobin tax, sembra esserci quello di definire con certezza chi sia il responsabile del pagamento dell’imposta. In sostanza occorre stabilire con certezza chi sia obbligato a versare l’imposta, a presentare le dichiarazioni e a tenere la contabilità. Come comunicato dall’agenzia delle entrate l’imposta è versata dall’intermediario il quale riceve dalla controparte l’ordine di esecuzione finale. In base a quanto stabilito dal testo unico della finanza l’attività di ricezione degli ordini da parte dei clienti e l’attività di ricezione e trasmissione di ordini è demandata esclusivamente ad istituti di credito e ad imprese di investimento (in questo contesto il ruolo di fiduciari e notai dovrebbe essere quindi del tutto residuale).
Per quanto concerne invece gli intermediari non residenti occorre effettuare una distinzione nel caso in cui l’intermediario sia la controparte finale dell’operazione o agisca esclusivamente in nome della clientela.
Nel caso in cui si ricada nella prima fattispecie e l’intermediario sia residente in un paese black list sarà l’intermediario non residente a provvedere al versamento ed alla dichiarazione. In alternativa sarà la stessa controparte ad effettuare il prelievo considerando l’intermediario non residente in un paese non white list (così come previsto dal provvedimento del direttore dell’agenzia del 1° marzo 2013) come acquirente o controparte finale.
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