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Trasferimento proprietà aziendale: la prova spetta alle Entrate

 Quando si parla di cessione di una determinata azienda o di un suo ramo, bisogna considerare nel dettaglio anche tutti gli aspetti fiscali collegati a questa operazione: l’accertamento della compravendita, infatti, presenta numerosi aspetti di difficile interpretazione, specialmente se si tratta di portare a rettifica i valori che sono stati dichiarati. Questa stessa rettifica non comprende soltanto l’imposta di registro in forma indiretta, ma anche quella diretta e questo lo si può evincere con una certa nettezza dalle pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha più volte ribadito il concetto. Comunque, c’è anche chi la pensa in maniera diversa: ad esempio, alcune Commissioni Tributarie Provinciali sono orientati verso pareri contrari. Nello specifico, secondo la Suprema Corte nell’ipotesi di un trasferimento di proprietà aziendale è legittimo l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria dello Stato.


Ciò vuol dire che bisogna accertare la congruità sul prezzo che è stato dichiarato per la vendita, un obbligo che ormai risale a ben nove anni fa. La stima relativa all’imposta di registro viene trasferita nell’ambito dell’imposizione diretta, dunque il contribuente deve provare, magari con la contabilità di bilancio, che il prezzo reale è al di sotto di quello da accertare. Rimane comunque il problema della rilevanza probatoria delle stesse scritture contabili.

Chi è invece contrario a queste tesi, afferma che l’imposta di registro e quella sul reddito hanno dei presupposti ben differenti, quindi bisogna operare una distinzione tra il valore e il prezzo. Secondo una recente sentenza della Ctp milanese, infatti, il valore più alto del dato che è stato dichiarato dal punto di vista tributario non può costituire una prova per gli accertamenti ai fini della tassazione dei redditi. La stessa validità, invece, non ha alcun valore di esistere per quel che concerne l’imposizione diretta. In conclusione, dovrebbe essere l’ufficio ad accertare la consistenza e la concretezza del prezzo di cessione e non il soggetto cedente.