La Commissione Europea ha espressamente richiesto alle autorità italiane delle modifiche da apportare a quella parte della legislazione Iva che disciplina le cessioni e le pertinenze relative agli immobili. La parte a cui si riferisce l’Unione Europea riguarda la possibilità di quantificare la base imponibile di tali cessioni sulla base del loro valore normale, a prescindere da prove di frode o evasione fiscale: questa normativa, infatti, risulterebbe troppo sproporzionata nei confronti dei contribuenti, dato che la prova dell’evasione deve essere portata dagli organi preposti al controllo e non riversata sul contribuente. Qual è dunque la norma contestata da Bruxelles? Si tratta del decreto 223/2006, il quale ha riconosciuto all’amministrazione fiscale il potere di apportare rettifiche alla dichiarazione Iva, presumendo che la base imponibile per la cessione degli immobili sia rappresentata dal loro valore normale.
La Commissione ritiene sproporzionato un punto di questa normativa, quello concernente l’attribuzione al contribuente di fornire la prova contraria, operazione che avrebbe il difetto di venire trasferita direttamente sui soggetti passivi in assenza di ogni tipo di indizio di frode fiscale. A parere dell’Unione Europea, questa prova sarebbe in contrasto con quanto disposto dagli articoli 73 e 80 della direttiva Iva; per entrare nel dettaglio, l’articolo 73 stabilisce che la base imponibile ai fini dell’Iva:
Comprende tutto quello che costituisce il corrispettivo versato o da versare al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente destinatario o di un terzo, ivi incluse le sovvenzioni connesse col prezzo di queste operazioni.
L’articolata norma, pertanto, statuisce che il corrispettivo non è un valore stimato secondo criteri oggettivi. L’articolo 80 della direttiva, invece, attribuisce agli stati membri la possibilità di ricondurre la base imponibile al valore normale, a patto però che per le parti il diritto alla detrazione venga a cessare. Ora sarà compito del governo italiano esaminare questo parere motivato e decidere se le osservazioni di Bruxelles debbano essere ritenute illegittime o infondate.