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Ungheria: cambia la documentazione sul transfer pricing

 È ormai un mese che il ministero delle Finanze ungherese ha provveduto ad emanare un nuovo decreto relativo agli obblighi di documentazione per il cosiddetto “transfer pricing: la normativa in questione sostituisce alcune disposizioni che vigevano nel paese magiaro da diciassette anni, visto che la disciplina sul transfer pricing era stata introdotta nel 1992. Il vecchio decreto stabilisce che il contribuente deve presentare una specifica documentazione in questo senso: per essere più precisi si tratta delle informazioni principali relative alla società (ad esempio, la denominazione sociale e la sede legale), i contratti stipulati con altre società del gruppo (l’oggetto del contratto stesso ed eventuali modifiche), come si caratterizzano i beni e i servizi, le funzioni svolte e agli assets usati, la conformazione del mercato di riferimento (posizioni competitive, concorrenza), il metodo che è stato selezionato per determinare il transfer pricing e le ragioni della scelta, l’indicazione del prezzo, margine e utile e, infine, il prezzo di libera concorrenza che viene adottato.

 

Quando ci trova di fronte a un’ipotesi di contenzioso, poi, il contribuente deve fornire anche altre indicazioni: il numero a cui si riferisce la controversia, quando è stato aperto e chiuso il procedimento e il prezzo di libera concorrenza per cui la controversia si è aperta. È molto importante, inoltre, tenere conto dei vari contratti in essere, come quelli che vengono stipulati con soggetti terzi o tra società del gruppo e soggetti terzi. Quali novità sono state introdotte? Per quel che riguarda la tipologia di documentazione, si può optare per una documentazione “singola” o “congiunta”, indicando la scelta nella dichiarazione dei redditi annuale.

 

C’è poi da dire che la documentazione potrà essere predisposta in lingue diverse dall’ungherese; molto interessante è il fatto che la documentazione verrà notevolmente semplificata, soprattutto nei casi in cui le transazioni infragruppo non superano i 50 milioni di fiorini al netto dell’Iva (circa 180.000 euro).