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Ustioni e traumi: l’Iva al 4% li rende meno costosi

La risoluzione 230/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare proprio oggi è entrata nel merito dell’applicazione fiscale a determinate terapie mediche: nel dettaglio, il documento si riferisce in particolare alle terapie cellulari avanzate, vale a dire quelle volte a curare menomazioni funzionali che derivano da patologie degenerative e che, come dice anche il nome, utilizzano i tessuti ottenuti dalle cellule. Negli anni recenti, per quel che riguarda appunto queste particolari cure e in relazione alle cessioni dei prodotti si andava ad applicare l’aliquota ordinaria dell’Iva al 20%. L’interpello che ha portato alla pubblicazione del documento delle Entrate si riferisce proprio all’applicazione dell’aliquota. Nel 2004, infatti, il ministero della Salute aveva riconosciuto a questi prodotti il loro inquadramento nella specifica classe dei medicinali; tre anni dopo, poi, sono arrivate anche le indicazioni per la proposta di regolamento che è stata successivamente approvata dal Consiglio europeo. È a questo punto che la società che ha provveduto alla produzione di tali prodotti specifici si è rivolta all’Amministrazione finanziaria, al fine di richiedere l’assoggettamento agevolato all’aliquota dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

 

Non è stata una questione facilmente risolvibile: gli uffici del Fisco si sono infatti dovuti avvalere del fondamentale parere dei tecnici dell’agenzia delle Dogane, in modo da classificare con precisione e certezza la composizione e la qualificazione merceologica di tali prodotti. Le stesse Dogane sono giunte alla conclusione secondo cui i prodotti in questione possono essere ricondotti tra le sostanze preparate per usi terapeutici non compresi in voci più specifiche della Nomenclatura (esempi tipici sono i pezzi di ossa, gli organi o tessuti umani e animali, sempre finalizzati a innesti e trapianti).

 

C’è infine da sottolineare che il testo della risoluzione è andato ben oltre le richieste dell’interpellante: l’aliquota agevolata comprende sia i prodotti ottenuti da cartilagini autologhe e quelli da cellule cutanee, mentre la richiesta riguardava solamente i primi.